Tutela delle specie animali e vegetali minacciate di estinzione

Nel S.O. n. 149 della Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2005 è pubblicato il Decreto 8 luglio 2005,n.176 del Ministro dell’ambiente e della tutela dl territorio relativo al Regolamento concernente i controlli sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES), da adottare ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992,n.150.

Vista la convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874 e tenendo in particolare presente delle modalità di controllo in ambito doganale previste dall’articolo 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, nonché delle norme comunitarie in materia, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro delle attività produttive e del Ministro dell’economia e delle finanze ha emanato il Decreto 8 luglio 2005, n. 176 relativo all’applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e dell’articolo 8-sexies, della legge 8 febbraio 1992,n. 150.
I nuclei operativi CITES del Corpo forestale dello Stato, istituiti ed attivati, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° dicembre 2004, che ne disciplina anche il loro funzionamento, svolgono attività di controllo e di supporto specialistico alle autorità doganali. I nuclei operativi CITES hanno sede presso le dogane abilitate, ai sensi della determinazione direttoriale 6 maggio 2002, n. 5987, e successive modificazioni, del direttore dell’Agenzia delle dogane, a compiere operazioni di importazione e di esportazione definitive e temporanee e di riesportazione di esemplari delle specie animali e vegetali, incluse nelle appendici della convenzione Washington, ratificata con legge 19 dicembre 1975,n. 874, e negli allegati del regolamento (CE) 338/97. I nuclei operativi CITES del Corpo forestale dello Stato, fatte salve le attribuzioni delle autorità doganali, collaborano con le medesime, anche per assicurare il controllo della corrispondenza tra gli esemplari dichiarati nella licenza di importazione, licenza o permesso di esportazione, certificato di riesportazione o altro certificato po notifica di importazione di cui ai regolamenti (CE) 338/97 già citato e 1808/2001 e successive modificazioni, e quelli effettivamente presenti nella spedizione, anche in caso di transito o trasbordo degli esemplari stessi.. A tal fine vengono richiamate integralmente le disposizioni relative all’espletamento delle formalità doganali per le spedizioni degli esemplari, contenute nel Manuale Operativo e successive modificazioni, allegato al presente regolamento.

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