Regime della navigazione da diporto

Nel S.O.n. 148 della Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2005 è pubblicato il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 relativo al Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 20043/44/CE, a norma dell’articolo 6 della Legge 8 luglio 2003,n.172.

In attuazione della direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto, il Presidente della Repubblica ha emanato il Decreto Legislativo 18 luglio 2005,n.171 contenente il regime della navigazione da diporto, ovvero il Codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto.
Ai fini del suddetto Codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi e ricreativi e senza fine di lucro. Per quanto non previsto dal presente Codice, in materia di navigazione da diporto, il decreto legislativo 171/2005 recita che si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme attuative. Ai fini dell’applicazione delle norme del codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l’imbarcazione supera detta stazza fino al limite di ventiquattro metri.
Ai fini dell’uso commerciale, l’unità da diporto – come previsto dall’art. 2 del decreto legislativo – è utilizzata quando:
a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
b) è utilizzata per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto;
c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
L’utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni da diporto e navi da diporto è annotata nei relativi registri di iscrizione, con l’indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell’annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.
Il Decreto legislativo prevede al Capo II la Progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unità da diporto, comprendenti anche i requisiti di sicurezza e la marcatura CE di conformità,oltre all’abilitazione alla navigazione delle unità da diporto.Il Capo III prescrive il numero massimo delle persone trasportabili sulle unità da diporto, il numero minimo dei componenti dell’equipaggio, i servizi di bordo, i servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi da diporto adibite a noleggio, il ruolino di equipaggio, le caratteristiche della patente nautica, ecc. Il Capo IV si richiama alla patente di guida, mentre il Capo V tratta sulla responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto e sulla responsabilità civile. Il Titolo III si sofferma sulla disposizioni speciali sui contratti di utilizzazione delle unità da diporto e sulla mediazione. Infine, il Codice tratta gli aspetti della educazione marinara, ovvero della cultura nautica. Seguono, poi, le norme sanzionatorie in relazione agli illeciti amministrativi, ovvero alle violazioni commesse con unità da diporto.

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