Accesso a Internet da postazioni pubbliche: identificazione degli utenti per misure preventive

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17 agosto 2005 è pubblicato il Decreto 16 agosto 2005 del Ministero dell’Interno recante “ Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto – legge 27 luglio 2005, n. 144 convertito con modificazioni dalla Legge 31luglio 2005,n.155.

Sempre in materia di pubblica sicurezza, ritenendo di dover adottare il decreto di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto – legge 27 luglio 2005, n. 144 misure conformi a quelle stabilite dalle disposizioni di legge e di regolamento in vigore per l’identificazione degli utenti della telefonia fissa e mobile e per la tracciabilità delle comunicazioni telematiche, Il Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro delle comunicazione e del Ministro per l’innovazione e le tecnologie ha emanato il Decreto 16 agosto 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17-8-2005.
Il suddetto Decreto interministeriale prevede che i titolari di un esercizio pubblico o di un circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono poste a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali per le comunicazioni, anche telematiche, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, sono tenuti a:
a) adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l ‘accesso agli apparecchi terminali a persone che non siano preventivamente identificate con le modalità di cui alla lettera b);
b) identificare chi accede ai servizi telefonici e telematici offerti, prima dell’accesso stesso o dell’offerta di credenziali di accesso, acquisendo i dati anagrafici riportato su un documento di identità, nonché il tipo, il numero e la riproduzione del documento presentato dall’utente;
c) adottare le misure di cui all’art. 2, occorrenti per il monitoraggio delle attività
d) informare, anche in lingue straniere il pubblico delle condizioni d’uso dei terminali messi a disposizioni comprese quelle di cui alle lettere a) e b);
e) rendere disponibili, a richiesta, anche per via telematica i dati acquisiti a norma delle lettere b) e c), esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, al Servizio di polizia postale e delle comunicazioni, quale organo del Ministero dell’Interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni, nonché in conformità al codice di procedura penale, all’autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria;
f) assicurare il corretto trattamento dei dati acquisiti e la loro conservazione fino al 31 dicembre 2007.

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