Il coinvolgimento dei lavoratori nella Società Europea (SE)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2005 è pubblicato il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188 riguardante l’”Attuazione della direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori”.

Con il Decreto legislativo 19 agosto 2005,n.188 ha trovato attuazione nel nostro ordinamento la direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell’8 ottobre 2001 in materia di coinvolgimento dei lavoratori nelle attività delle società per azioni europee (SE) di cui al Regolamento (CE) n. 2157 dell’8 ottobre 2001.
A tale fine sono stabilite modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori in ciascuna SE, conformemente alla procedura di negoziazione di cui agli articoli da 3 a 6 o, nelle condizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo, a quella prevista nell’allegato 1.
E’prevista l’istituzione di una delegazione speciale di negoziazione dei lavoratori che insieme agli organi competenti delle società partecipanti negoziano con spirito di cooperazione per raggiungere un accordo sulle modalità di coinvolgimento dei lavoratori nella SE.
Fatta salva l’autonomia delle parti , l’accordo previsto , stipulato tra gli organi competenti delle società partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione, determina:
a) il campo d’applicazione dell’accordo stesso;
b) La composizione, il numero di membri e la distribuzione dei seggi dell’organo di rappresentanza che sarà l’interlocutore degli organi competenti della SE nel quadro dei dispositivi di informazione e di consultazione dei lavoratori di quest’ultima e delle sue affiliate e dipendenze;
c) Le attribuzioni e la procedura prevista per l’informazione e la consultazione dell’organo di rappresentanza;
d) La frequenza delle riunioni dell’organo di rappresentanza;
e) Le risorse finanziarie e materiali da attribuire all’organo di rappresentanza; in particolare, salvo che non sia diversamente convenuto, le società partecipanti sostengono le spese di cui all’allegato 1,parte seconda, paragrafo 1, lettera a);
f) Se durante i negoziati le parti decidono di istituire una o più procedure per l’informazione e la consultazione anziché un organo di rappresentanza, le modalità di attuazione di tali procedure;
g) Nel caso in cui, durante i negoziati, le parti decidano di stabilire modalità per la partecipazione dei lavoratori, il merito di tali modalità compresi, a seconda dei casi, il numero dei membri dell’organo di amministrazione o di vigilanza della SE che l’organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero i rappresentanti dei lavoratori saranno autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o alla cui designazione potranno opporsi, le procedure per tale elezione, designazione, raccomandazione o opposizione da parte dell’organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero i rappresentanti dei lavoratori, nonché i loro diritti;
h) La data di entrata in vigore dell’accordo, la durata, i casi in cui l’accordo deve essere rinegoziato e la procedura per rinegoziarlo.

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