Sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2005 è pubblicato il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188 riguardante lAttuazione della direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
Con il Decreto legislativo 19 agosto 2005,n.188 ha trovato attuazione nel nostro ordinamento la direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell8 ottobre 2001 in materia di coinvolgimento dei lavoratori nelle attività delle società per azioni europee (SE) di cui al Regolamento (CE) n. 2157 dell8 ottobre 2001.
A tale fine sono stabilite modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori in ciascuna SE, conformemente alla procedura di negoziazione di cui agli articoli da 3 a 6 o, nelle condizioni di cui allarticolo 7 del decreto legislativo, a quella prevista nellallegato 1.
Eprevista listituzione di una delegazione speciale di negoziazione dei lavoratori che insieme agli organi competenti delle società partecipanti negoziano con spirito di cooperazione per raggiungere un accordo sulle modalità di coinvolgimento dei lavoratori nella SE.
Fatta salva lautonomia delle parti , laccordo previsto , stipulato tra gli organi competenti delle società partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione, determina:
a) il campo dapplicazione dellaccordo stesso;
b) La composizione, il numero di membri e la distribuzione dei seggi dellorgano di rappresentanza che sarà linterlocutore degli organi competenti della SE nel quadro dei dispositivi di informazione e di consultazione dei lavoratori di questultima e delle sue affiliate e dipendenze;
c) Le attribuzioni e la procedura prevista per linformazione e la consultazione dellorgano di rappresentanza;
d) La frequenza delle riunioni dellorgano di rappresentanza;
e) Le risorse finanziarie e materiali da attribuire allorgano di rappresentanza; in particolare, salvo che non sia diversamente convenuto, le società partecipanti sostengono le spese di cui allallegato 1,parte seconda, paragrafo 1, lettera a);
f) Se durante i negoziati le parti decidono di istituire una o più procedure per linformazione e la consultazione anziché un organo di rappresentanza, le modalità di attuazione di tali procedure;
g) Nel caso in cui, durante i negoziati, le parti decidano di stabilire modalità per la partecipazione dei lavoratori, il merito di tali modalità compresi, a seconda dei casi, il numero dei membri dellorgano di amministrazione o di vigilanza della SE che lorgano di rappresentanza dei lavoratori ovvero i rappresentanti dei lavoratori saranno autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o alla cui designazione potranno opporsi, le procedure per tale elezione, designazione, raccomandazione o opposizione da parte dellorgano di rappresentanza dei lavoratori ovvero i rappresentanti dei lavoratori, nonché i loro diritti;
h) La data di entrata in vigore dellaccordo, la durata, i casi in cui laccordo deve essere rinegoziato e la procedura per rinegoziarlo.
A tale fine sono stabilite modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori in ciascuna SE, conformemente alla procedura di negoziazione di cui agli articoli da 3 a 6 o, nelle condizioni di cui allarticolo 7 del decreto legislativo, a quella prevista nellallegato 1.
Eprevista listituzione di una delegazione speciale di negoziazione dei lavoratori che insieme agli organi competenti delle società partecipanti negoziano con spirito di cooperazione per raggiungere un accordo sulle modalità di coinvolgimento dei lavoratori nella SE.
Fatta salva lautonomia delle parti , laccordo previsto , stipulato tra gli organi competenti delle società partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione, determina:
a) il campo dapplicazione dellaccordo stesso;
b) La composizione, il numero di membri e la distribuzione dei seggi dellorgano di rappresentanza che sarà linterlocutore degli organi competenti della SE nel quadro dei dispositivi di informazione e di consultazione dei lavoratori di questultima e delle sue affiliate e dipendenze;
c) Le attribuzioni e la procedura prevista per linformazione e la consultazione dellorgano di rappresentanza;
d) La frequenza delle riunioni dellorgano di rappresentanza;
e) Le risorse finanziarie e materiali da attribuire allorgano di rappresentanza; in particolare, salvo che non sia diversamente convenuto, le società partecipanti sostengono le spese di cui allallegato 1,parte seconda, paragrafo 1, lettera a);
f) Se durante i negoziati le parti decidono di istituire una o più procedure per linformazione e la consultazione anziché un organo di rappresentanza, le modalità di attuazione di tali procedure;
g) Nel caso in cui, durante i negoziati, le parti decidano di stabilire modalità per la partecipazione dei lavoratori, il merito di tali modalità compresi, a seconda dei casi, il numero dei membri dellorgano di amministrazione o di vigilanza della SE che lorgano di rappresentanza dei lavoratori ovvero i rappresentanti dei lavoratori saranno autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o alla cui designazione potranno opporsi, le procedure per tale elezione, designazione, raccomandazione o opposizione da parte dellorgano di rappresentanza dei lavoratori ovvero i rappresentanti dei lavoratori, nonché i loro diritti;
h) La data di entrata in vigore dellaccordo, la durata, i casi in cui laccordo deve essere rinegoziato e la procedura per rinegoziarlo.
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