Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 255/22 del 30 settembre 2005 è pubblicata la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
Con ladozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio dellUnione europea, su proposta della Commissione delle Comunità europee, della Direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 si è data attuazione a quella parte del Trattato istitutivo della Comunità che prevede leliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri che comporta, fra laltro, la facoltà di esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita una determinata qualifica professionale ed, inoltre ,dove larticolo 47 dello stesso Trattato prevede lapprovazione di direttive miranti al reciproco riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli di studio.
Come indicato nei considerando della direttiva adottata lo scorso mese di settembre sul riconoscimento delle qualifiche professionali, in seguito al Consiglio europeo di Lisbona (23-24 marzo 2000), la Commissione ha adottato la Comunicazione Una strategia per il mercato interno dei servizi col fine in particolare di rendere la libera prestazione di servizi allinterno della Comunità altrettanto facile che allinterno di uno Stato membro. In seguito alla Comunicazione Nuovi mercati europei del lavoro, aperti e accessibili a tutti, il Consiglio europeo di Stoccolma (23 e 24 marzo 2001) ha dato mandato alla Commissione di presentare al Consiglio europeo di primavera del 2002 proposte specifiche per un regime più uniforme, trasparente e flessibile di riconoscimento delle qualifiche.
Dopo uniter abbastanza lungo, si è giunti quindi alladozione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 con la quale vengono fissate le regole con cui uno Stato membro o Stato membro ospitante che sul proprio territorio subordina laccesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per laccesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri o Stati membri dorigine e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione.
Viene, comunque, premesso che la garanzia conferita dalla direttiva 2005/36/CE a coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro, di accedere alla stessa professione e di esercitarla in un altro Stato membro con gli stessi diritti dei cittadini di questultimo non esonera il professionista migrante dal rispetto di eventuali condizioni di esercizio non discriminatorie che potrebbero essere imposte dallo Stato membro in questione, purchè obiettivamente giustificate e proporzionate.
Come indicato nei considerando della direttiva adottata lo scorso mese di settembre sul riconoscimento delle qualifiche professionali, in seguito al Consiglio europeo di Lisbona (23-24 marzo 2000), la Commissione ha adottato la Comunicazione Una strategia per il mercato interno dei servizi col fine in particolare di rendere la libera prestazione di servizi allinterno della Comunità altrettanto facile che allinterno di uno Stato membro. In seguito alla Comunicazione Nuovi mercati europei del lavoro, aperti e accessibili a tutti, il Consiglio europeo di Stoccolma (23 e 24 marzo 2001) ha dato mandato alla Commissione di presentare al Consiglio europeo di primavera del 2002 proposte specifiche per un regime più uniforme, trasparente e flessibile di riconoscimento delle qualifiche.
Dopo uniter abbastanza lungo, si è giunti quindi alladozione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 con la quale vengono fissate le regole con cui uno Stato membro o Stato membro ospitante che sul proprio territorio subordina laccesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per laccesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri o Stati membri dorigine e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione.
Viene, comunque, premesso che la garanzia conferita dalla direttiva 2005/36/CE a coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro, di accedere alla stessa professione e di esercitarla in un altro Stato membro con gli stessi diritti dei cittadini di questultimo non esonera il professionista migrante dal rispetto di eventuali condizioni di esercizio non discriminatorie che potrebbero essere imposte dallo Stato membro in questione, purchè obiettivamente giustificate e proporzionate.
Fonte: Eur-Lex
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