In G.U. n. 248 del 24 ottobre 2005 (S.O.n. 169) il D.Lgs 19 agosto 2005, n. 214 che recepsce la direttiva 2002/89/CE: misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali
Con il Decreto legislativo 19 agosto 2005,n. 214 pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 169 della Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2005 è stata recepita la direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. La direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2002/29/CE, recepita con il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, concerne le misure di protezione contro l introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.
Definite le procedure per i controlli fitosanitari da effettuare sui vegetali e i prodotti vegetali importati nell Unione Europea, il provvedimento prevede, fra l altro, in particolare:
– l’ istituzione della tariffa fitosanitaria per armonizzare in campo comunitario la riscossione da tutti i paesi membri, anche per avere le risorse finanziarie per migliorare i controlli;
– la previsione di procedure per il riconoscimento dell equivalenza delle misure fitosanitarie adottate dagli altri Stati membri, nonché le loro condizioni.
– l’attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPV) ed il relativo modello di “certificato fitosanitario” e “certificato fitosanitario di riesportazione” o i loro equivalenti elettronici. L’art. 3 del decreto legislativo riguarda il legname, ovvero quel legname che ha conservato , completamente o parzialmente, la superficie rotonda, con o senza corteccia, oppure se si presenta sotto forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi e cascami di legno. Fatte salve le disposizioni relative all’allegato V il legname, a prescindere dai fatto che soddisfi o meno le condizioni di cui al comma 1, è disciplinato dal provvedimento anche quando serve per la casseratura, la compartimentazione o la confezione di materiale di imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura, sempre che presenti rischio fitosanitario.
(LG)
Definite le procedure per i controlli fitosanitari da effettuare sui vegetali e i prodotti vegetali importati nell Unione Europea, il provvedimento prevede, fra l altro, in particolare:
– l’ istituzione della tariffa fitosanitaria per armonizzare in campo comunitario la riscossione da tutti i paesi membri, anche per avere le risorse finanziarie per migliorare i controlli;
– la previsione di procedure per il riconoscimento dell equivalenza delle misure fitosanitarie adottate dagli altri Stati membri, nonché le loro condizioni.
– l’attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPV) ed il relativo modello di “certificato fitosanitario” e “certificato fitosanitario di riesportazione” o i loro equivalenti elettronici. L’art. 3 del decreto legislativo riguarda il legname, ovvero quel legname che ha conservato , completamente o parzialmente, la superficie rotonda, con o senza corteccia, oppure se si presenta sotto forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi e cascami di legno. Fatte salve le disposizioni relative all’allegato V il legname, a prescindere dai fatto che soddisfi o meno le condizioni di cui al comma 1, è disciplinato dal provvedimento anche quando serve per la casseratura, la compartimentazione o la confezione di materiale di imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura, sempre che presenti rischio fitosanitario.
(LG)
Approfondimenti