Autotrasporto internazionale di merci: criteri per rilascio autorizzazioni

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005 è pubblicato il Decreto 2 agosto 2005,n.198 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riguardante le “Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada”.

Tenendo presente alcuni provvedimenti nazionali e comunitari riguardanti il trasporto internazionale di merci su strada (Legge 6 giugno 1974,n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla istituzione dell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi; il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modificazioni, per l’attuazione della direttiva del Consiglio dell’UE n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli, allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settori dei trasporti nazionali e internazionali,ecc.) ritenuta l’opportunità di ridisciplinare la materia delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci, in seguito all’allargamento dell’Unione europea ad altri paesi, intervenuto il 1° maggio 2004, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato il Decreto 2 agosto 2005,n. 198 contenente le “Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada”.
Potranno ottenere l’autorizzazione per l’autotrasporto internazionale di merci in conto terzi le imprese, cooperative a proprietà divisa, consorzi, iscritte all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi , i cui preposti alla direzione dei trasporti siano titolari di attestato di idoneità professionale ad effettuare trasporti internazionali.

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