Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 326/13 del 13-12-2005 è pubblicata la Direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1° dicembre 2005 recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
Obiettivo principale della direttiva è stabilire un quadro minimo nella Comunità sulle procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato. Infatti, una politica comune nel settore dellasilo, che preveda un regime comune in materia di asilo, costituisce uno degli elementi fondamentali dellobiettivo dellUnione europea relativo allistituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nella Comunità.
Richiamandosi alle conclusioni di Tampere dellottobre 1999, basate sullapplicazione , in ogni sua componente , della convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, il Consiglio europeo, con ladozione della direttiva 2005/85/CE del 1° dicembre 2005, osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea, stabilendo, fra laltro, che:
-per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nellambito di applicazione della direttiva , gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti e che vietano le discriminazioni;
-è indispensabile che le decisioni in merito a tutte le domande di asilo siano adottate sulla base dei fatti e, in primo grado, da autorità il organico dispone di conoscenze adeguate o riceve la formazione necessaria in materia di asilo e di diritto dei rifugiati.
Inoltre, al fine di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati a norma dellarticolo 1 della convenzione di Ginevra, è opportuno che, fatte salve talune eccezioni, ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, allopportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione nonchè disponga di sufficienti garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura.
Richiamandosi alle conclusioni di Tampere dellottobre 1999, basate sullapplicazione , in ogni sua componente , della convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, il Consiglio europeo, con ladozione della direttiva 2005/85/CE del 1° dicembre 2005, osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea, stabilendo, fra laltro, che:
-per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nellambito di applicazione della direttiva , gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti e che vietano le discriminazioni;
-è indispensabile che le decisioni in merito a tutte le domande di asilo siano adottate sulla base dei fatti e, in primo grado, da autorità il organico dispone di conoscenze adeguate o riceve la formazione necessaria in materia di asilo e di diritto dei rifugiati.
Inoltre, al fine di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati a norma dellarticolo 1 della convenzione di Ginevra, è opportuno che, fatte salve talune eccezioni, ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, allopportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione nonchè disponga di sufficienti garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura.
Fonte: Eur-Lex
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