Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005 è pubblicato il Decreto 17 novembre 2005,n.269 del Ministero dellambiente e della tutela del territorio riguardante il Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo allindividuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate.
Larticolo 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (noto come Decreto Ronchi)prescrive che sono adottate per ciascun tipo di attività, con decreti del Ministero dellambiente, di concerto con i Ministri dellindustria, del commercio e dellartigianato e della sanità (ora denominati, rispettivamente, Ministero delle attività produttive e Ministero della salute), le norme che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attività di recupero sono sottoposte a procedure semplificate e che, con larticolo 33 dello stesso decreto legislativo, recano lindividuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle stesse procedure semplificate.
Il Regolamento di cui al Decreto 17 novembre 2005,n. 269 stabilisce che, ai sensi degli articoli citati del decreto legislativo 22/1997 disciplina le procedure semplificate per le attività di recupero dei seguenti rifiuti pericolosi:
-a) residui del carico delle navi costituiti dalle acque di zavorra venute a contatto con il carico o con i suoi residui e dalle acque di lavaggio (miscele di acque marine lacustri o fluviali ed idrocarburi);
-b)residui del carico delle navi costituiti da prodotti chimici soggetti alla convenzione Marpol;
-c) acque di sentina delle navi.
Fermo restando quanto disposto allarticolo 9 del decreto interministeriale, il regolamento si applica esclusivamente alle attività di recupero svolte presso gli impianti che operano ai sensi del Codice della Navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni.
Il Regolamento di cui al Decreto 17 novembre 2005,n. 269 stabilisce che, ai sensi degli articoli citati del decreto legislativo 22/1997 disciplina le procedure semplificate per le attività di recupero dei seguenti rifiuti pericolosi:
-a) residui del carico delle navi costituiti dalle acque di zavorra venute a contatto con il carico o con i suoi residui e dalle acque di lavaggio (miscele di acque marine lacustri o fluviali ed idrocarburi);
-b)residui del carico delle navi costituiti da prodotti chimici soggetti alla convenzione Marpol;
-c) acque di sentina delle navi.
Fermo restando quanto disposto allarticolo 9 del decreto interministeriale, il regolamento si applica esclusivamente alle attività di recupero svolte presso gli impianti che operano ai sensi del Codice della Navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni.
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