Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 19/12 del 24.1.2006 è pubblicata la Direttiva 2006/8/CE della Commissione del 23 gennaio 2006 che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, allimballaggio e alletichettatura dei preparati pericolosi.
Le principali modifiche apportate alla direttiva 1999/45/CE riguardano:
-le tabelle VI e VI A dellallegato II: i preparati composti da più di una sostanza classificata come cancerogena, mutagena e/o tossica per la riproduzione allallegato I della direttiva 67/548/CEE devono attualmente essere contrassegnati da frasi di rischio (frasi R) per indicarne la classificazione sia nella categoria 1 o 2 che nella categoria 3. La nuova direttiva prevede che i preparati siano classificati ed etichettati soltanto in base alla categoria più elevata.
-le tabelle 1 e 2 , parte B dellallegato III: in caso di preparati contenenti sostanze molto tossiche per lambiente acquatico (N, R50 o R50/53) per la valutazione del pericolo sono introdotti limiti specifici di concentrazione al variare del valore di LC50 o EC50 della sostanza.
-la tabella 5, parte B punto II dellallegato III:viene prescritto di aggiungere il simbolo N alla frase R 59 (Pericoloso per lo strato di ozono).
-lallegato V : è stata resa più accurata la terminologia utilizzata per descrivere i requisiti relativi allimballaggio e alletichettatura per garantire maggiore coerenza.
Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla nuova direttiva al più tardi entro il 1° marzo 2007.
-le tabelle VI e VI A dellallegato II: i preparati composti da più di una sostanza classificata come cancerogena, mutagena e/o tossica per la riproduzione allallegato I della direttiva 67/548/CEE devono attualmente essere contrassegnati da frasi di rischio (frasi R) per indicarne la classificazione sia nella categoria 1 o 2 che nella categoria 3. La nuova direttiva prevede che i preparati siano classificati ed etichettati soltanto in base alla categoria più elevata.
-le tabelle 1 e 2 , parte B dellallegato III: in caso di preparati contenenti sostanze molto tossiche per lambiente acquatico (N, R50 o R50/53) per la valutazione del pericolo sono introdotti limiti specifici di concentrazione al variare del valore di LC50 o EC50 della sostanza.
-la tabella 5, parte B punto II dellallegato III:viene prescritto di aggiungere il simbolo N alla frase R 59 (Pericoloso per lo strato di ozono).
-lallegato V : è stata resa più accurata la terminologia utilizzata per descrivere i requisiti relativi allimballaggio e alletichettatura per garantire maggiore coerenza.
Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla nuova direttiva al più tardi entro il 1° marzo 2007.
Fonte: Eur-Lex
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