Sulla Gazzetta Ufficiale dell UE C 28/104 del 3.2.2006 è pubblicato il Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernente l emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all aperto.
Nell ambito della direttiva sul rumore, il Comitato economico e sociale europeo (CESE), nel corso della seduta plenaria del 27 ottobre 2005 ha accolto con favore la proposta della Commissione di modificare la direttiva 2000/14/CE, cogliendo l occasione per sottolineare che le fonti principali di rumore, nell edilizia e nelle attività di giardinaggio e forestali, sono proprio gli strumenti e i macchinari elencati nella citata direttiva e che le informazioni tecniche e le garanzie fornite dai costruttori di queste macchine sono fondamentali per una corretta gestione del rumore da parte dei datori di lavoro.
Per ventidue tipi di macchine e attrezzature, la direttiva sul rumore ha fissato i livelli massimi di potenza acustica e ha previsto l obbligo di indicare sull etichetta i livelli di emissione sonora, mentre, per i trentacinque tipi rimanenti, è previsto il solo obbligo di etichettatura. Per questi ventidue tipi di macchine e attrezzature che devono rispettare i livelli massimi di potenza acustica erano previste due fasi d applicazione. La prima è entrata in vigore il 3 gennaio 2002 ( fase I), la seconda serie, di livelli ridotti, sarebbe dovuta entrare in vigore il 3 gennaio 2006 (fase II).
Poiché entro la data stabilita per le macchine e le attrezzature rientranti nella fase II, sarebbe stato tecnicamente impossibile stabilire i livelli di potenza sonora, la Commissione ha proposto di considerare meramente indicativi i livelli di potenza acustica ammessi nella seconda fase, fino a quando i valori definitivi saranno stabiliti dalla modifica prevista dalla direttiva 2000/14/CE.
Nell esprimere un parere positivo sulla proposta di modifica della suddetta direttiva, il CESE sottolinea due aspetti rilevanti:
-il primo aspetto riguarda il mantenimento e la conferma degli indirizzi contenuti nella direttiva 2000/14/CE, in quanto la proposta di modifica dovrebbe completare una serie di misure comunitarie relative alle emissioni acustiche prodotte dalle principali sorgenti di rumore ( in particolare: veicoli stradali e su rotaia e relative infrastrutture; aeromobili; attrezzature utilizzate all aperto; attrezzature industriali;macchinari mobili) e fornire una base per elaborare misure complementari a breve, medio e lungo termine;
-il secondo aspetto è la coerenza della proposta con i programmi, le azioni e gli obiettivi adottati dall Unione europea per la tutela dell ambiente e della salute/protezione dall inquinamento acustico, tenendo presente che nel Libro verde sulle politiche future in materia di inquinamento acustico la Commissione definisce il rumore uno dei maggiori problemi ambientali in Europa.
Per ventidue tipi di macchine e attrezzature, la direttiva sul rumore ha fissato i livelli massimi di potenza acustica e ha previsto l obbligo di indicare sull etichetta i livelli di emissione sonora, mentre, per i trentacinque tipi rimanenti, è previsto il solo obbligo di etichettatura. Per questi ventidue tipi di macchine e attrezzature che devono rispettare i livelli massimi di potenza acustica erano previste due fasi d applicazione. La prima è entrata in vigore il 3 gennaio 2002 ( fase I), la seconda serie, di livelli ridotti, sarebbe dovuta entrare in vigore il 3 gennaio 2006 (fase II).
Poiché entro la data stabilita per le macchine e le attrezzature rientranti nella fase II, sarebbe stato tecnicamente impossibile stabilire i livelli di potenza sonora, la Commissione ha proposto di considerare meramente indicativi i livelli di potenza acustica ammessi nella seconda fase, fino a quando i valori definitivi saranno stabiliti dalla modifica prevista dalla direttiva 2000/14/CE.
Nell esprimere un parere positivo sulla proposta di modifica della suddetta direttiva, il CESE sottolinea due aspetti rilevanti:
-il primo aspetto riguarda il mantenimento e la conferma degli indirizzi contenuti nella direttiva 2000/14/CE, in quanto la proposta di modifica dovrebbe completare una serie di misure comunitarie relative alle emissioni acustiche prodotte dalle principali sorgenti di rumore ( in particolare: veicoli stradali e su rotaia e relative infrastrutture; aeromobili; attrezzature utilizzate all aperto; attrezzature industriali;macchinari mobili) e fornire una base per elaborare misure complementari a breve, medio e lungo termine;
-il secondo aspetto è la coerenza della proposta con i programmi, le azioni e gli obiettivi adottati dall Unione europea per la tutela dell ambiente e della salute/protezione dall inquinamento acustico, tenendo presente che nel Libro verde sulle politiche future in materia di inquinamento acustico la Commissione definisce il rumore uno dei maggiori problemi ambientali in Europa.
Fonte: Eur-Lex
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