Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 65/22 del 7 marzo 2006 è pubblicata la Direttiva 2006/26/CE della Commissione del 2 marzo 2006 che modifica, per adeguarle al progresso tecnico,le direttive del Consiglio 74/151/CEE, 77/311/CEE, 78/933/CEE e 89/173/CEE relative ai trattori agricoli o forestali a ruote.
Considerando che i requisiti introdotti dalle direttive citate relative ai trattori agricoli e forestali vanno adeguati ai trattori moderni a ruote, dati i progressi tecnologici registrati sotto il profilo dellaumento della produttività e della sicurezza, la Commissione ha ritenuto necessario adottare la direttiva 2006/26/CE del 2 marzo 2006.
Fra laltro, la direttiva che modifica le precedenti direttive in materia, è stata adottata anche per agevolare lattività internazionale dellindustria comunitaria, allineando le norme comunitarie alle corrispondenti norme vigenti a livello internazionale, in particolare riguardo al peso massimo ammissibile a pieno carico, ai limiti massimi fissati per il livello sonoro allorecchio dei conducenti, larmonizzazione della velocità di prova prescritta da regolamenti o da norme tecniche internazionali ed in particolare dal codice 5 dellOCSE e dalla norma ISO 5131:1996, linstallazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, al fine di soddisfare le esigenze attuali di semplicità del disegno e qualità dellilluminazione, i requisiti relativi alla metratura e al collegamento degli stessi trattori agricoli o forestali a ruote adeguandoli ai più recenti sviluppi tecnologici, permettendo, ad esempio, luso di policarbonati e plastica nei vetri diversi dal parabrezza, per una migliore protezione degli occupanti contro la penetrazione di oggetti estranei nella cabina di guida.
Inoltre, i requisiti dei collegamenti meccanici vanno allineati alla norma ISO 6489-1. Infine, per ridurre il numero e la gravità degli infortuni ed aumentare la sicurezza sul lavoro, vengono stabilite ulteriori disposizioni sulle superfici calde nonché provvedimenti sulla copertura dei morsetti della batteria e sulla prevenzione e dello sganciamento involontario.
Conseguentemente con ladozione della direttiva 2006/26/CE vengono modificate le direttiva 74/151/CEE, 77/311/CEE, 78/933/CEE e 89/173/CEE. Dal 1° gennaio 2007, i requisiti delle citate direttive se modificate come previsto dalla nuova direttiva, gli Stati membri non possono negare lomologazione CE o lomologazione nazionale e non possono proibire limmatricolazione, la vendita o lentrata in servizio.
Fra laltro, la direttiva che modifica le precedenti direttive in materia, è stata adottata anche per agevolare lattività internazionale dellindustria comunitaria, allineando le norme comunitarie alle corrispondenti norme vigenti a livello internazionale, in particolare riguardo al peso massimo ammissibile a pieno carico, ai limiti massimi fissati per il livello sonoro allorecchio dei conducenti, larmonizzazione della velocità di prova prescritta da regolamenti o da norme tecniche internazionali ed in particolare dal codice 5 dellOCSE e dalla norma ISO 5131:1996, linstallazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, al fine di soddisfare le esigenze attuali di semplicità del disegno e qualità dellilluminazione, i requisiti relativi alla metratura e al collegamento degli stessi trattori agricoli o forestali a ruote adeguandoli ai più recenti sviluppi tecnologici, permettendo, ad esempio, luso di policarbonati e plastica nei vetri diversi dal parabrezza, per una migliore protezione degli occupanti contro la penetrazione di oggetti estranei nella cabina di guida.
Inoltre, i requisiti dei collegamenti meccanici vanno allineati alla norma ISO 6489-1. Infine, per ridurre il numero e la gravità degli infortuni ed aumentare la sicurezza sul lavoro, vengono stabilite ulteriori disposizioni sulle superfici calde nonché provvedimenti sulla copertura dei morsetti della batteria e sulla prevenzione e dello sganciamento involontario.
Conseguentemente con ladozione della direttiva 2006/26/CE vengono modificate le direttiva 74/151/CEE, 77/311/CEE, 78/933/CEE e 89/173/CEE. Dal 1° gennaio 2007, i requisiti delle citate direttive se modificate come previsto dalla nuova direttiva, gli Stati membri non possono negare lomologazione CE o lomologazione nazionale e non possono proibire limmatricolazione, la vendita o lentrata in servizio.
Fonte: Eur-Lex
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