Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 81/25 del 18 marzo 2006 è pubblicata la Decisione della Commissione 2006/225/Ce del 2 marzo 2006 relativa al regime di aiuti messo in atto dallItalia per la ristrutturazione degli enti di formazione professionale.
Facendo seguito alla lettera datata 27 maggio 2002, protocollata il 31 maggio 2002 (A/14263), la Commissione ha ricevuto una denuncia riguardante la deliberazione n. 57/5400, del 25 febbraio 2002, della Giunta regionale della Regione Piemonte.
Secondo il denunciante sarebbero stati concessi aiuti illegittimi a taluni enti di formazione professionale, operanti sul territorio della regione Piemonte, in virtù della citata deliberazione n. 57-5400, cui sarebbe stata data esecuzione in violazione dellarticolo 88, paragrafo 3, del trattato.
Tuttavia, è subito emerso, dalla documentazione allegata alla risposta delle autorità italiane alla richiesta della Commissione di ulteriori informazioni (A/38204), che la deliberazione 57-5400 che è allorigine della denuncia, costituiva soltanto il provvedimento di attuazione, per quanto riguarda la Regione Piemonte, del decreto Ministeriale 173/2001 ed in particolare di uno dei suoi sottoprogrammi, vale a dire i contributi per il pagamento di oneri pregressi.
Laiuto concesso in base al summenzionato sottoprogramma è destinato principalmente al rimborso di debiti degli enti di formazione, relativi a costi finanziari e salariali pregressi, ed è accordato sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto. Possono beneficiare dellaiuto enti di formazione professionale, costituiti in varie forme, con o senza fini di lucro; le grandi imprese non sono escluse.
Con la Decisione 2006/225/CE della Commissione del 2 marzo 2006, gli aiuti concessi dallItalia con il decreto ministeriale 173/2001, di attuazione della legge 388/2000, in rapporto a costi relativi ad attività di formazione professionale, fornita a singoli individui come parte del sistema di istruzione pubblica e risultante da contabilità separata, non rientrano nellambito di applicazione dellarticolo 87 , paragrafo 1 del trattato e non configurano aiuti di Stato,nella misura in cui dette attività non costituiscono attività economica. Tuttavia gli aiuti di cui sopra, concessi per attività di natura economica svolte nel quadro del sistema di istruzione pubblica, possono beneficiare della deroga di cui allarticolo 86 paragrafo 2 del trattato.Pertanto il regime di aiuti è compatibile con il mercato comune limitatamente ai sottoprogrammi adeguamento di edifici ed attrezzature per il miglioramento dellaccesso dei disabili e formazione dei formatori, mentre è incompatibile per quanto riguarda i sottoprogrammi contributi per il pagamento di oneri pregressi; incentivi alle dimissioni volontarie del personale; adeguamento dei sistemi informatici; adeguamento di edifici ed attrezzature alle normative obbligatorie sulla sicurezza.
Conseguentemente lItalia dovrà provvedere ad adottare le misure necessarie per recuperare dai beneficiari gli aiuti illegittimamente messi a disposizione dei beneficiari, oltre al rimborso dei relativi interessi.
Secondo il denunciante sarebbero stati concessi aiuti illegittimi a taluni enti di formazione professionale, operanti sul territorio della regione Piemonte, in virtù della citata deliberazione n. 57-5400, cui sarebbe stata data esecuzione in violazione dellarticolo 88, paragrafo 3, del trattato.
Tuttavia, è subito emerso, dalla documentazione allegata alla risposta delle autorità italiane alla richiesta della Commissione di ulteriori informazioni (A/38204), che la deliberazione 57-5400 che è allorigine della denuncia, costituiva soltanto il provvedimento di attuazione, per quanto riguarda la Regione Piemonte, del decreto Ministeriale 173/2001 ed in particolare di uno dei suoi sottoprogrammi, vale a dire i contributi per il pagamento di oneri pregressi.
Laiuto concesso in base al summenzionato sottoprogramma è destinato principalmente al rimborso di debiti degli enti di formazione, relativi a costi finanziari e salariali pregressi, ed è accordato sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto. Possono beneficiare dellaiuto enti di formazione professionale, costituiti in varie forme, con o senza fini di lucro; le grandi imprese non sono escluse.
Con la Decisione 2006/225/CE della Commissione del 2 marzo 2006, gli aiuti concessi dallItalia con il decreto ministeriale 173/2001, di attuazione della legge 388/2000, in rapporto a costi relativi ad attività di formazione professionale, fornita a singoli individui come parte del sistema di istruzione pubblica e risultante da contabilità separata, non rientrano nellambito di applicazione dellarticolo 87 , paragrafo 1 del trattato e non configurano aiuti di Stato,nella misura in cui dette attività non costituiscono attività economica. Tuttavia gli aiuti di cui sopra, concessi per attività di natura economica svolte nel quadro del sistema di istruzione pubblica, possono beneficiare della deroga di cui allarticolo 86 paragrafo 2 del trattato.Pertanto il regime di aiuti è compatibile con il mercato comune limitatamente ai sottoprogrammi adeguamento di edifici ed attrezzature per il miglioramento dellaccesso dei disabili e formazione dei formatori, mentre è incompatibile per quanto riguarda i sottoprogrammi contributi per il pagamento di oneri pregressi; incentivi alle dimissioni volontarie del personale; adeguamento dei sistemi informatici; adeguamento di edifici ed attrezzature alle normative obbligatorie sulla sicurezza.
Conseguentemente lItalia dovrà provvedere ad adottare le misure necessarie per recuperare dai beneficiari gli aiuti illegittimamente messi a disposizione dei beneficiari, oltre al rimborso dei relativi interessi.
Fonte: Eur-Lex
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