Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 99/3 del 7-4-2006 è pubblicato il Regolamento(CE)n. 565/2006 della Commissione del 6 aprile 2006 che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori o ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie conformemente al regolamento(CE)n.793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti.
I relatori designati dagli Stati membri ai sensi dellarticolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE)n.793/93 del Consiglio del 23 marzo 1993 relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti, hanno valutato le informazioni trasmesse dai fabbricanti o dagli importatori relativamente a talune sostanze prioritarie.
Dopo aver consultato i fabbricanti o gli importatori interessati, i relatori hanno stabilito che, ai fini della valutazione dei rischi, è necessario chiedere a detti fabbricanti ed importatori di comunicare ulteriori informazioni e di effettuare prove complementari.
Conseguentemente, in base allarticolo 1 del nuovo Regolamento (CE)n. 565/2006 , o fabbricanti e gli importatori delle sostanze elencate nellallegato al regolamento stesso, i quali hanno trasmesso ai sensi degli articoli 3,4,7 e 9 del regolamento(CEE)n.793/93m dovranno fornire le informazioni ed effettuare le prove indicate nellallegato stesso, comunicando i risultati ai relatori designati.
Le prove dovranno essere effettuate conformemente ai protocolli specificati dai relatori.
Dopo aver consultato i fabbricanti o gli importatori interessati, i relatori hanno stabilito che, ai fini della valutazione dei rischi, è necessario chiedere a detti fabbricanti ed importatori di comunicare ulteriori informazioni e di effettuare prove complementari.
Conseguentemente, in base allarticolo 1 del nuovo Regolamento (CE)n. 565/2006 , o fabbricanti e gli importatori delle sostanze elencate nellallegato al regolamento stesso, i quali hanno trasmesso ai sensi degli articoli 3,4,7 e 9 del regolamento(CEE)n.793/93m dovranno fornire le informazioni ed effettuare le prove indicate nellallegato stesso, comunicando i risultati ai relatori designati.
Le prove dovranno essere effettuate conformemente ai protocolli specificati dai relatori.
Fonte: Eur-Lex
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