Disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 102/1 dell’11-4-2006 è pubblicato il Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio.

Il Regolamento di cui sopra, che è entrato in vigore a partire dall’11 aprile scorso (salvo una eccezione) risponde all’esigenza di regole fondamentali chiare e semplici in materia di periodi di guida, interruzioni e riposo dei conducenti dei veicoli addetti ai trasporti su strada di persone e merci. In questa ottica, il regolamento introduce l’obbligo di installazione del tachigrafo digitale sui veicoli immessi per la prima volta in circolazione a partire dal 1° maggio 2006 (questa l’eccezione alla data di entrata in vigore dell’intero regolamento).
L’adozione del Regolamento, proposto dalla Commissione europea con il Parere del Comitato economico e sociale europeo e la consultazione del Comitato delle Regioni, parte dalla considerazione che nel settore dei trasporti su strada, il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada intende armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada e al miglioramento delle condizioni di lavoro e della sicurezza stradale.
Pur considerando i progressi compiuti in tale settore, il regolamento intende consolidare ed incrementare tali progressi, introducendo nuove norme sui tempi di guida e di riposo. Infatti i tempi di riposo dovranno essere più frequenti. Il periodo di guida settimanale non dovrà infatti superare 56 ore e l’orario di lavoro massimo dovrà essere quello previsto dalla direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002,concernente: organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto prevede che gli Stati membri adottino le misure che limitino il tempo di lavoro settimanale massimo dei lavoratori mobili.Se la pausa sareà soltanto di 15 minuti, dovrà seguire un’interruzione di almeno 30 minuti. I conducenti dovranno effettuare un periodo di riposo giornaliero nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale. Se la parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le 24 ore sarà di almeno 9 ore, non inferiore a 11, tale periodo di riposo sarà considerato un riposo giornaliero ridotto.
Ma tra le tante novità adottate dal nuovo regolamento, quella più interessante riguarda gli autoveicoli che saranno immessi in circolazione per la prima volta a partire dal 1° maggio 2006 i quali dovranno essere muniti obbligatoriamente dell’apparecchio di controllo digitale, cioè del tachigrafo digitale. Quindi, entro il 1° maggio 2006, gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie per rilasciare le carte tachigrafiche del conducente.
Ricordiamo in proposito che il Ministero delle attività produttive ha emanato il Decreto 21 febbraio 2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2006) che modifica e integra in decreto ministeriale 11 marzo 2005 sulle modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell’apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e riparazione..Per quanto riguarda ,invece,le modalità di gestione dei dati elaborati dal cronotachigrafo digitale con l’obbligo di fornire all’autista le informazioni sull’orario di lavoro da parte dell’impresa di autotrasporto, il Ministero del lavoro ha emanato il Decreto 31 maggio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12-4-2006.

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