Con Sentenza 24 gennaio 2005 2 marzo 2006, n, 7628 la Sezione I Penale della Corte Suprema di Cassazione, a seguito dellistituzione del servizio militare professionale, realizzata dalla Legge 14 novembre 2000,n.331,ha abrogato il delitto di rifiuto di prestare lo stesso servizio da parte dei cittadini ad esso tenuti per chiamata di leva.
A seguito dellistituzione del servizio militare professionale, realizzata dalla legge 14 novembre 2000 n. 331 , entrata definitivamente a regime il 31 ottobre 2005, deve ritenersi abolito il servizio militare obbligatorio in tempo di pace e, di conseguenza, abrogato il delitto di rifiuto di prestare lo stesso da parte dei cittadini ad esso tenuti per chiamata di leva, ai sensi dellarticolo 14, comma secondo, legge n. 230 del 1998.
Equesto il principio stabilito dalla 1° sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7628 del 24 gennaio 2006, con il duplice corollario, ai sensi dellarticolo 2, comma secondo, codice penale che, da un lato, non è punibile la condotta di chi in precedenza , quando detto servizio era obbligatorio, ha rifiutato di prestarlo e, dallaltro, vengono a cessare lesecuzione e gli effetti penali della condanna eventualmente subita (la Corte, nellenunciare tale principio, ha infatti annullato senza rinvio la sentenza di condanna dellimputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato).
Equesto il principio stabilito dalla 1° sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7628 del 24 gennaio 2006, con il duplice corollario, ai sensi dellarticolo 2, comma secondo, codice penale che, da un lato, non è punibile la condotta di chi in precedenza , quando detto servizio era obbligatorio, ha rifiutato di prestarlo e, dallaltro, vengono a cessare lesecuzione e gli effetti penali della condanna eventualmente subita (la Corte, nellenunciare tale principio, ha infatti annullato senza rinvio la sentenza di condanna dellimputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato).
Fonte: Corte Suprema di Cassazione
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