Art. 1. – Finalita’
1. Ai sensi dell’art. 17, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il presente decreto:
a) individua i rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti che, in aggiunta a quelli indicati nell’art. 17, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono ammessi a beneficiare, anche tramite il ricorso a misure promozionali, del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili;
b) stabilisce i valori di emissione consentiti alle diverse tipologie di impianto utilizzanti i predetti rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti;
c) stabilisce le modalita’ con le quali viene assicurato il rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare per i rifiuti a base di biomassa.
2. Restano ferme le esclusioni di cui al comma 2 dell’art. 17 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
3. Agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati dai rifiuti di cui al presente decreto si applica l’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, fatte salve le disposizioni normative di recepimento della direttiva n. 2001/77/CE, stabilite dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
ARTICOLI 2-5 e Allegati: vedi link a fianco
(RMP)