Nuove norme comunitarie sull’esposizione dei lavoratori al rumore

Come abbiamo già segnalato, il 14 giugno 2006 entreranno in vigore le disposizioni del Decreto legislativo 10 aprile 2006,n. 195 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2006 –recanti modifiche al decreto legislativo 626(1994 derivanti dal recepimento nel nostro ordinamento della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).

In particolare il Decreto legislativo 10 aprile 2006,n. 195 ha inserito il Titolo V-bis (articoli 49bis e seguenti), denominato “Protezione da agenti fisici”, nel corpo del decreto legislativo 626/94. Particolari obblighi sono posti a carico del datore di lavoro che è chiamato a compiere una valutazione del rumore secondo parametri definiti definiti ed una con seguente valutazione dei rischi cui sonoesposti i lavoratori.
Il datore di lavoro dovrà poi adottare misure di prevenzione, al fine di eliminare i rischi alla fonte e di ridurli al minimo e , in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione, tra cui in particolare i seguenti:
a) adozione di altri metodi di lavoro che implichino una minore esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minore rumore possibile, inclusa l’eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al Titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l’esposizione al rumore;
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
d) adeguata informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento;
1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
f)opportuni programmi di; manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei
sistemi di lavoro;
f)riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la
limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozio09ne di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Per consentire un adeguamento alle imprese sono stabiliti termini dilazionati di adozione delle misure prescritte In particolare, gli obblighi introdotti con modifica al decreto legislativo 626 si applicano trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto e quindi dal 14 dicembre 2006. Per il settore della navigazione aerea e marittima, l’obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore entra in vigore il 15 febbraio 2011. Per i settori della musica e delle attività ricreative, le disposizioni di cui all’articolo 2 si applicano a decorrere dal 15 febbraio 2007.

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