Con la Sentenza della Corte di Giustizia europea ( prima sezione) del 1° giugno 2006, l Italia è stata condannata per avere concetto aiuti incompatibili con il mercato comune e per non aver proceduto all obbligo di recupero degli aiuti stessi.
Nel link riportiamo la Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1° giugno 2006- Inadempimento di uno Stato Aiuti concessi sagli Stati Articolo 88,n.2,secondo comma.CE Aiuti incompatibili con il mercato comune Obbligo di recupero Mancata esecuzione.
In base alla Sentenza citata, l Italia non ha dimostrato che gli aiuti illegali concessi a favore delle società per azioni a partecipazione pubblica fossero impossibili da recuperare e dunque va condannata.
Era stato infatti il 5 giugno 2002 che la Commissione aveva deciso che l esenzione triennale dall imposta sul reddito e i vantaggi derivanti dai prestiti concessi dall Italia a società di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico non erano compatibili con il mercato comune. Il recupero delle somme erogate non era certo impresa facile ma secondo la Corte di Giustizia europea neanche impossibile e, del resto, l Italia non ha mai dimostrato l impossibilità del recupero. Di qui la condanna per inadempimento per la mancata esecuzione da parte della Repubblica Italiana della Decisione della Commissione europea del 5 giugno 2002.
In base alla Sentenza citata, l Italia non ha dimostrato che gli aiuti illegali concessi a favore delle società per azioni a partecipazione pubblica fossero impossibili da recuperare e dunque va condannata.
Era stato infatti il 5 giugno 2002 che la Commissione aveva deciso che l esenzione triennale dall imposta sul reddito e i vantaggi derivanti dai prestiti concessi dall Italia a società di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico non erano compatibili con il mercato comune. Il recupero delle somme erogate non era certo impresa facile ma secondo la Corte di Giustizia europea neanche impossibile e, del resto, l Italia non ha mai dimostrato l impossibilità del recupero. Di qui la condanna per inadempimento per la mancata esecuzione da parte della Repubblica Italiana della Decisione della Commissione europea del 5 giugno 2002.
Fonte: Corte di Giustizia Europea
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