Ulteriori novità sulla nuova “Direttiva macchine” – entro il 29 giugno 2008

Ulteriori informazioni sulla nuova “Direttiva macchine” pprovata dal Parlamento UE.
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 157/24 del 9 giugno 2006 è pubblicata la Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo de del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione).

Con l’adozione della Direttiva 2006/42/CE, a cui gli Stati membri sono tenuti ad adeguare le proprie normative nazionali entro il 29 giugno 2008 ma che è entrata in vigore il 29 giugno, viene abrogata definitivamente la direttiva 98/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine. Con la nuova direttiva viene anche modificata la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori da cantieri per il trasporto di persone e o di persone e cose, frequentemente contemplate da specifiche tecniche che non comportano necessariamente livelli di sicurezza e di tutela della salute diverse da altre macchine ma, a motivo delle loro difformità costituiscono degli ostacoli agli scambi interni alla Comunità.
Dunque, la nuova direttiva macchine 2006/42/CE sostituisce la ormai nota direttiva 98/37CE a cui gli Stati membri dovranno adeguarsi “per garantire – come si legge nelle considerazioni – nel loro territorio la sicurezza e la salute delle persone, segnatamente dei lavoratori e, all’ occorrenza, degli animali domestici e dei beni, specie nei confronti dei rischi che derivano dall’uso delle macchine”
La necessità di “ rifusione” della direttiva 98/37/CE, è dovuta, innanzitutto, a motivi di chiarezza in quanto il settore delle macchine costituisce una parte importante del settore della meccanica ed è uno dei pilastri industriali dell’ economia comunitaria. Il costo sociale dovuto all’ alto numero di infortuni provocati direttamente dall’ utilizzazione delle macchine può essere ridotto integrando la sicurezza nella progettazione e nella costruzione stessa delle macchine nonché effettuando una corretta installazione e manutenzione. Infatti, si sottolinea che i requisiti di sicurezza e di tutela della salute dovrebbero essere rispettati al fine di garantire che la macchina sia sicura; questi requisiti dovrebbero essere applicati con discernimento, tenendo conto dello stato dell’ arte al momento della costruzione e dei requisiti tecnici ed economici.
Gli Stati membri devono assumersi la responsabilità di assicurare sul loro territorio un’ applicazione efficace della nuova “ direttiva macchine” e, nella misura del possibile, un miglioramento del livello di sicurezza delle macchine stesse un conformità della direttiva stessa. Gli stessi Stati membri devono adoperarsi per garantire un’ effettiva sorveglianza del mercato, tenendo conto degli orientamenti elaborati dalla Commissione europea, ai fini di un’ applicazione corretta e uniforme della direttiva.
Le macchine provviste di marcatura CE devono rispettare le prescrizioni della Direttiva 2006/42/CE e non possono essere dunque oggetto di limitazioni od ostacoli alla loro libera circolazione sul mercato europeo ( ferma restando, ovviamente, .a clausola di salvaguardia)-Il nuovo testo introduce nuovi standard di sicurezza e nuove procedure per la valutazione dik conformità.

Fonte: Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 157/24 del 9.6.2006
Link: Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17-5-2006.pdf

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