Gas fluorurati ad effetto serra: nuovo regolamento (CE)

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 161/1 del 14 giugno 2006 è pubblicato il Regolamento (CE) n. 842/2006 del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

Il Regolamento(CE) 842/2006 – testo rilevante ai fini del SEE – è stato adottato, in particolare, tenendo presente il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente che individua nei cambiamenti climatici una priorità di intervento.
Esso riconosce che la Comunità si è impegnata a realizzare tra il 2008 e il 2012 una riduzione dell’ 8% delle emissioni di gas ad effetto serra rispetto ai livelli del 1990 e che, a lungo termine, sarà necessario ridurre le emissioni complessive di gas ad effetto serra del 70% circa rispetto al 1990.
Poiché molti gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto sono gas ad alto potenziale di riscaldamento globale, occorre prevenire e ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra emanando opportune disposizioni.
L’ obiettivo del Regolamento (CE) 842/2006 è la riduzione di tali emissioni, armonizzando le prescrizioni relative all’ uso di gas fluorurati ad effetto serra, l’ immissione in commercio e l’ etichettatura di prodotti ed apparecchiature contenenti tali gas.
Pertanto, il campo di applicazione del regolamentoè quello di “ contenere, prevenire e quindi ridurre le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto. Il regolamento si applica ai gas fluorurati elencato nell’ allegato A del suddetto protocollo. L’ allegato 1 del presente regolamento contiene un elenco dei gas fluorurati attualmente contemplate dal presente regolamento, insieme ai rispettivi potenziali di riscaldamento globale. Alla luce delle revisioni previste dall’ articolo 5, paragrafo 3, del protocollo di Kyoto ed accolte dalla Comunità e dagli Stati membri. L’ allegato 1 può essere riesaminato e, se necessario,successivamente aggiornato”.
Inoltre, il regolamento riguarda il contenimento, l’uso, il recupero e la distruzione dei gas ad effetto serra elencati nell’ allegato 1, l’etichettatura e lo smaltimento di prodotti ed apparecchiature contenenti tali gas, la comunicazione di informazioni su questi gas, il controllo degli usi e i divieti in materia di immissione in commercio dei prodotti e apparecchiature di cui all’ articolo 9 e all’ allegato II, nonché la formazione e certificazione del personale e delle società addetti alle attività contemplate dal regolamento.

(LG)

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