Cosmetici: dichiarazioni relative assenza di sperimentazioni animali

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 158/18 del 10.6.2006 è pubblicata la Raccomandazione della Commissione del 7 giugno 2006 che stabilisce linee guida sull’ uso di dichiarazioni relative all’ assenza di sperimentazioni animali, ai sensi della direttiva 76/68/CEE del Consiglio.

La Raccomandazione della Commissione 2006/406/CE del 7 giugno 2006 stabilisce che, in base alla direttiva 76/768/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 relativa ai prodotti cosmetici, l’ uso di dichiarazioni su un prodotto cosmetico non deve trarre in inganno il consumatore.
Quest’ultimo deve trarre un beneficio reale dal fatto di poter scegliere il prodotto con piena cognizione di causa, per effetto della presenza sull’ etichetta della dicitura “non testato su animali”.
L’uso di tali dichiarazioni non deve generare concorrenza sleale sul mercato tra i fabbricanti e/o i fornitori che le utilizzano come strumenti di marketing.
La Raccomandazione della Commissione indica nche è necessario stabilire delle linee guida al fine di assicurare l’ applicazione di criteri comuni nell’uso di tali dichiarazioni e la loro interpretazione univoca, in particolare per evitare che esse traggano in inganno il consumatore o generino concorrenza sleale sul mercato tra i fabbricanti, rispettando tutte le prescrizioni della direttiva 76/768/CEE.

(LG)

Approfondimenti

Precedente

Prossimo