Ai fini dell’art. 5 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,
recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e
2003/108/CE relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche’ allo
smaltimento dei rifiuti, si intendono immesse sul mercato le
apparecchiature che, alla data del 25 giugno 2006, sono gia’ nella
forma di prodotto finito pronto per la commercializzazione ed hanno
conseguentemente ultimato il loro processo produttivo, ancorche’
giacenti presso i magazzini del produttore in quanto prodotte o
importate entro tale data.
Al fine dell’identificazione delle stesse i produttori inviano,
entro il 1° luglio 2006, al Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio – Direzione per la qualita’ della vita, un inventario
delle predette apparecchiature contenente l’indicazione delle
tipologie di prodotto e del numero dei pezzi per ogni tipologia di
prodotto.
Le apparecchiature individuate dai predetti inventari devono essere
oggetto di transazione commerciale entro il 31 ottobre 2006.
Roma, 23 giugno 2006
Il Ministro: Pecoraro Scanio
(RMP)