Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 209/1 del 31 luglio 2006 è pubblicata la Decisione 2006/507/CE del Consiglio del 14 ottobre 2004 relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti.
Considerando che ai sensi dellarticolo 174 del trattato uno degli obiettivi della politica ambientale della Comunità è la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi ambientali a livello regionale o mondiale, nel 1998 il Consiglio dellUE ha autorizzato la Commissione a partecipare, a nome della Comunità, ai negoziati per una convenzione sugli inquinanti organici persistenti, sotto gli auspici del Programma delle Nazioni Unite per lambiente.
Tale convenzione è stata adottata a Stoccolma il 22 maggio 2001.
La convenzione, nota come Convenzione di Stoccolma, il cui testo tradotto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 209/3 del 31 luglio 2006, prevede un insieme di regole, basate sul principio di precauzione, per porre fine alla produzione, alluso, allimportazione e allesportazione di un primo gruppo di dodici inquinanti organici persistenti considerati prioritari per garantire la gestione e lo smaltimento di tali sostanze in condizioni di sicurezza e per eliminare o ridurre le emissioni derivanti dalla produzione non intenzionale di alcuni inquinanti organici persistenti. La convenzione stabilisce inoltre le regole per linclusione di nuove sostanze chimiche nel proprio ambito di applicazione.
La Comunità ha già adottato strumenti concernenti materie disciplinate dalla convenzione, tra cui il Regolamento(CE)n.850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE, il regolamento(CE) n. 304/2003, sullesportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi e la direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT).
Con la Decisione 2006/507/CE del 14 ottobre 2004 è stata approvata a nome della Comunità la stessa Convenzione di Stoccolma il cui testo integrale (tradotto) è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 209/3 del 31 luglio 2006.
Ricordiamo che in merito al citato regolamento(CE) n. 850/2004, la Commissione europea h svolto uno studio sullapplicazione delle disposizioni relative ai rifiuti contenute in tale regolamento, rilevando che i limiti di concentrazione nellallegato IV dello stesso regolamento sono ritenuti i più adeguati a garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dellambiente tenuto conto della distruzione o della trasformazione irreversibile degli inquinanti organici persistenti.
Ma poiché per il Toxafene, una miscela di oltre 670 sostanze, non è ancora disponibile un metodo analitico accettato e adeguato per determinare la concentrazione totale e considerando, inoltre, che il limite di concentrazione per i PCDD/PCDF è espresso in unità equivalenti di tossicità (TEQ) sulla base dei fattori di tossicità equivalente (TEF) fissati nel 1998 dallOrganizzazione mondiale della sanità e tenendo anche conto che i dati disponibili sui PCB diossina-simili non sono sufficienti per includere questi componenti nel TEQ, il Consiglio dellUE ha ritenuto opportuno adottare il Regolamento (CE)n. 1195/2006 del 18 luglio 2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 217/1 dell8 agosto 2006) recante modifica dellallegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004.
Tale convenzione è stata adottata a Stoccolma il 22 maggio 2001.
La convenzione, nota come Convenzione di Stoccolma, il cui testo tradotto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 209/3 del 31 luglio 2006, prevede un insieme di regole, basate sul principio di precauzione, per porre fine alla produzione, alluso, allimportazione e allesportazione di un primo gruppo di dodici inquinanti organici persistenti considerati prioritari per garantire la gestione e lo smaltimento di tali sostanze in condizioni di sicurezza e per eliminare o ridurre le emissioni derivanti dalla produzione non intenzionale di alcuni inquinanti organici persistenti. La convenzione stabilisce inoltre le regole per linclusione di nuove sostanze chimiche nel proprio ambito di applicazione.
La Comunità ha già adottato strumenti concernenti materie disciplinate dalla convenzione, tra cui il Regolamento(CE)n.850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE, il regolamento(CE) n. 304/2003, sullesportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi e la direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT).
Con la Decisione 2006/507/CE del 14 ottobre 2004 è stata approvata a nome della Comunità la stessa Convenzione di Stoccolma il cui testo integrale (tradotto) è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 209/3 del 31 luglio 2006.
Ricordiamo che in merito al citato regolamento(CE) n. 850/2004, la Commissione europea h svolto uno studio sullapplicazione delle disposizioni relative ai rifiuti contenute in tale regolamento, rilevando che i limiti di concentrazione nellallegato IV dello stesso regolamento sono ritenuti i più adeguati a garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dellambiente tenuto conto della distruzione o della trasformazione irreversibile degli inquinanti organici persistenti.
Ma poiché per il Toxafene, una miscela di oltre 670 sostanze, non è ancora disponibile un metodo analitico accettato e adeguato per determinare la concentrazione totale e considerando, inoltre, che il limite di concentrazione per i PCDD/PCDF è espresso in unità equivalenti di tossicità (TEQ) sulla base dei fattori di tossicità equivalente (TEF) fissati nel 1998 dallOrganizzazione mondiale della sanità e tenendo anche conto che i dati disponibili sui PCB diossina-simili non sono sufficienti per includere questi componenti nel TEQ, il Consiglio dellUE ha ritenuto opportuno adottare il Regolamento (CE)n. 1195/2006 del 18 luglio 2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 217/1 dell8 agosto 2006) recante modifica dellallegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004.
Fonte: Eur-Lex
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