Sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2006 è pubblicata lOrdinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2006 contenente Disposizioni urgenti di protezione civile (Ordinanza n. 3536).
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, larticolo 1 dellOrdinanza prevede che :
-per le finalità di cui allOrdinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3518 del 27 aprile 2006, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato, fino al 30 giugno 2007, a continuare ad avvalersi degli esperti di cui allart. 2, comma 3, dellordinanza di protezione civile n. 3468 del 13 ottobre 2005;
-al fine di favorire la realizzazione di alcune iniziative di carattere umanitario nel Sudan, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a consentire alle organizzazioni non governative convenzionate con il Dipartimento medesimo, sulla base di motivata richiesta, la possibilità di avvalersi di esperti di comprovata professionalità, cui è riconosciuto il regime giuridico, economico, fiscale e previdenziale di cui alla legge 26 febbraio 1987,n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni;
-agli oneri conseguenti allattuazione del presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile che è stato appositamente integrato con la somma di euro 1.000.000,00 dal Ministero delleconomia e delle finanze.
LOrdinanza prevede, inoltre, altri interventi di protezione civile.
-per le finalità di cui allOrdinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3518 del 27 aprile 2006, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato, fino al 30 giugno 2007, a continuare ad avvalersi degli esperti di cui allart. 2, comma 3, dellordinanza di protezione civile n. 3468 del 13 ottobre 2005;
-al fine di favorire la realizzazione di alcune iniziative di carattere umanitario nel Sudan, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a consentire alle organizzazioni non governative convenzionate con il Dipartimento medesimo, sulla base di motivata richiesta, la possibilità di avvalersi di esperti di comprovata professionalità, cui è riconosciuto il regime giuridico, economico, fiscale e previdenziale di cui alla legge 26 febbraio 1987,n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni;
-agli oneri conseguenti allattuazione del presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile che è stato appositamente integrato con la somma di euro 1.000.000,00 dal Ministero delleconomia e delle finanze.
LOrdinanza prevede, inoltre, altri interventi di protezione civile.
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