Regione biogeografica mediterranea: elenco dei siti di importanza comunitaria

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 259/1 del 21-9-2006 è pubblicata la Decisione della Commissione 2006/613/CE del 19 luglio 2006 che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.

La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, all’articolo 1 comprende, nell’ambito della regione biogeografica mediterranea, il territorio della Grecia , di Malta e di Cipro e parti del territorio di Francia, Italia,Portogallo, Spagna e, secondo quanto specificato nella mappa biogeografica approvata il 23 ottobre 2000 dal Comitato “Habitat”, il Regno Unito.
Data la necessità, nell’ambito di un processo avviato nel 1995,di fare dei passi avanti per l’istituzione effettiva della rete Natura 2000, che è elemento determinante per la tutela della biodiversità nella Comunità, per la regione biogeografica mediterranea gli Stati membri interessati hanno trasmesso alla Commissione gli elenchi dei siti proposti quali siti di importanza comunitaria. Le informazioni sui siti proposti comprendono la mappa del sito stesso nella più recente versione, la denominazione, l’ubicazione e l’estensione del sito nonché i dati risultanti dall’applicazione dei criteri di cui all’allegato III della direttiva 92/43/CEE.
Sulla base dell’elenco proposto, redatto dalla Commissione con l’accordo di ciascuno degli Stati membri interessati, che identifica anche i siti che ospitano tipi i habitat naturali prioritari o specie prioritarie, è stato adottato un elenco di siti selezionati quali siti di importanza comunitaria.
Pertanto la Decisione adottata il 19 luglio 2006 è corredata dei seguenti Allegati:
-Allegato I-Elenco completo provvisorio dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea nel quale ciscun sito di importanza comunitaria (SIC) è identificato dalle informazioni fornite nel formulario “Natura 2000”, trasmesse dalle autorità nazionali competenti;
-Allegato 2 – Elenco dei tipi di habitat e delle specie per i quali la Commissione non può concludere che la rete sia completa;
-Allegato 3 – Elenco dei tipi di habitat/specie marini per cui si richiedono ulteriori chiarimenti, oltre all’elenco di tipi di habitat/specie oggetto di valutazione scientifica.
La Decisione precisa che gli elenchi di cui sopra saranno rivisti alla luce di ulteriori proposte da parte degli Stati membri in conformità all’articolo 4 della direttiva 92/43/CEE per taluni tipi di habitat e specie precisati nell’allegato 2 e 3 della decisione.

Fonte: Eur-Lex

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