La Cassazione, con una pronuncia senza precedenti, ha riconosciuto il diritto del lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro all’aspettativa in caso di elezione a carica elettiva (nella fattispecie, a Sindaco di un Comune)
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza del 5 ottobre 2006 n. 21396, con una pronuncia rispetto alla quale non risultano precedenti, ha stabilito che, nonostante l’atipicità che caratterizza il contratto di formazione e lavoro, quando il lavoratore abbia conseguito una carica elettiva (nella specie, a sindaco di un Comune) ha, come gli altri lavoratori dipendenti, il diritto ad ottenere l’aspettativa non retribuita – con la conseguente sospensione del rapporto di lavoro – per durata del mandato elettorale.
In particolare, il Supremo Collegio ha evidenziato che, sulla scorta delle esplicite previsioni trasparenti dagli artt. 1 e 2 della legge n. 816 del 1985, deve escludersi che il datore di lavoro abbia una propria discrezionalità nel decidere se autorizzare o meno il collocamento in aspettativa del lavoratore che ne abbia fatto espressamente domanda, ricorrendo le legittime condizioni, con la conseguenza che la particolare struttura del contratto di formazione e lavoro non si profila incompatibile con tale normativa, anche sulla scorta dell’insegnamento scaturente dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 149 del 1993.
(AG)