Immissione in commercio detergenti: disciplina sanzionatoria

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2006 è pubblicato il Decreto Legislativo 18 settembre 2006,n. 266 relativo alla “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di immissione in commercio dei detergenti”.

Immissione in commercio dei detergenti: disciplina sanzionatoria

Il Decreto Legislativo 18 settembre 2006,n. 266 relativo alla “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di immissione in commercio dei detergenti” è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2006.

Il Decreto legislativo 18 settembre 2006,n. 266 è stato emanato in seguito alla deliberazione del Consiglio dei Ministri , adottata nella riunione dell’ 8 settembre 2006 e sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e della giustizia, di concerto coni Ministri della salute, dell’ ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4,9 e 11del Regolamento(CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che stabilisce i principi ed i requisiti per l’ immissione sul mercato dei detergenti e dei tensioattivi in essi contenuti.
Al fine dell’ applicazione del citato decreto legislativo si applicano le definizioni di cui all’ articolo 2 del regolamento(CE)n. 848/2004, mentre l’ autorità competente , in base all’articolo 8 ,paragrafo 1, del regolamento(CE) citato è il Ministero della salute.
Come previsto dall’ articolo 3 del decreto legislativo sulla violazione degli obblighi derivanti dall’ articolo 4 del regolamento (CE) in materia di limitazione all’ immissione sul mercato in base alla biodegrabilità dei tensioattivi, “il fabbricante o importatore che immette sul mercato un detergente, contenente un tensioattivo con un livello di biodegrabilità primaria inferiore a quanto stabilito nell’ allegato II del regolamento (CE)n.648/2004, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila euro a novantamila euro. Salvo che il atto costituisca reato, il fabbricante, l’ importatore che immette sul mercato u n detergente, contenente un tensioattivo il cui livello di biodegrabilità primaria è superiore a quanto stabilito nell’ allegato III dello stesso regolamento, senza aver ottenuto una autorizzazione in deroga nei casi consentiti dallo stesso regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a sessantamila euro.

(RMP)

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