Sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2006 è pubblicato il Decreto 24 novembre 2006 del Ministero dei Trasporti riguardante le Procedure di approvazione delle cisterne ad esclusione di quelle destinate al trasporto delle materie della classe 2 Attuazione delle disposizioni dellarticolo 2 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 19 settembre 2005.
Il Capo del Di patimento per i trasporti terrestri, considerata lesigenza di dare attuazione ai disposti del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 15 settembre 2005 al fine di adeguare le procedure di approvazione delle cisterne ovvero delle procedure di verifica dei requisiti di idoneità alla circolazione e di sicurezza della singola cisterna agli standard previsti dalle norme di unificazione europe, ha decretato che le procedure amministrative di approvazione del tipo di cisterna destinata al trasporto delle merci pericolose, con lesclusione del trasporto delle merci della classe 2, sono quelle previste dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277 e successive modificazioni e integrazioni , per le omologazioni delle entità tecniche.
La documentazione da produrre al centro prove autoveicoli è quella prevista dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277 e successive modificazioni e integrazioni, della norma UNI EN 12972 nella edizione richiamata nel capitolo 6.8 dei vigenti allegati A e B della direttiva 94/55/CE. Il fascicolo di approvazione è integrato da una idonea dichiarazione, resa dal costruttore della cisterna, che attesta, in modo generale, la compatibilità del materiale e delle attrezzature del serbatoio con le merci pericolose ammesse al trasporto ovvero, nel caso di cisterne per il trasporto di rifiuti, le classi di pericolo in riferimento alla compatibilità dei rifiuti trasportabili.
Si evidenzia che per le cisterne approvate in conformità alle disposizioni del decreto citato non è più prevista lemissione del libretto MC813.
La documentazione da produrre al centro prove autoveicoli è quella prevista dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277 e successive modificazioni e integrazioni, della norma UNI EN 12972 nella edizione richiamata nel capitolo 6.8 dei vigenti allegati A e B della direttiva 94/55/CE. Il fascicolo di approvazione è integrato da una idonea dichiarazione, resa dal costruttore della cisterna, che attesta, in modo generale, la compatibilità del materiale e delle attrezzature del serbatoio con le merci pericolose ammesse al trasporto ovvero, nel caso di cisterne per il trasporto di rifiuti, le classi di pericolo in riferimento alla compatibilità dei rifiuti trasportabili.
Si evidenzia che per le cisterne approvate in conformità alle disposizioni del decreto citato non è più prevista lemissione del libretto MC813.
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