Finanziaria 2007: interventi per lo sviluppo e la ricerca

Nel S.O. n. 244 della Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27-12-2006 è pubblicata la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 riguardante le “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Tra le disposizione di carattere finanziario figurano dal comma 841 al comma 1352 dell’art. 1 della legge stessa gli “Interventi per lo sviluppo e la ricerca” (vedi link).

La Finanziaria 2007 contiene una serie di interventi strutturali mirati al reperimento di risorse finalizzate alla crescita economica, al risanamento dei conti pubblici, alla protezione degli strati sociali più deboli.
L’importo complessivo della manovra è pari a 33,8 miliardi di euro. Le disposizioni di carattere finanziario di cui all’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 riguardano le “Disposizioni in materia di entrate (art. 1, commi 6-403), le “Disposizioni in materia di spese” (art. 1, commi 404-840) e gli “Interventi per lo sviluppo e la ricerca” (art. 1, commi841-1352). Sul capitolo relativo allo sviluppo e la ricerca di cui riportiamo il testo nel link, il comma 841 dell’articolo 1 stabilisce che:
“841- Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno all’innovazione industriale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito, ferme restando le vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la Competitività e lo sviluppo, al quale sono conferite le risorse assegnate ai Fondi di cui all’art. 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ed all’articolo 52 della legge 23 1998, n. 448, che sono contestualmente soppressi.
Al Fondo è altresì conferita la somma di 300 milioni di euro per il 2007 e di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al finanziamento dei progetti di cui al comma 842, la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente. Per la programmazione delle risorse nell’ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quelle dettate per il funzionamento del Fondo di cui all’articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo è altresì alimentato , per quanto riguarda gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in coerenza con i relativi documenti di programmazione, dalle risorse assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo economico nell’ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e , per gli esercizi successivi al 2009, dalle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 462 e successive modificazioni.
In attesa della riforma delle misure a favore dell’innovazione industriale , è istituito il Fondo per la Finanza d’impresa, al quale , in aggiunta alle risorse conferite dalla legge 15 agosto 1997,n. 226, è altresì conferita la somma di 50 milioni di euro per l’anno 2007, di 100 milioni di euro per l’anno 2008 e di 150 milioni di euro per l’anno 2009.
In attuazione delle indicazioni contenute nel programma nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998,n. 204, il Ministro dell’università e della ricerca provvede alla ripartizione delle complessive risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologia (FIRST), dove confluiscono le risorse annuali per i progetti di interesse nazionale delle università, nonché, le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. Inoltre, come previsto al comma 874, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per l’anno 2009 da destinare ad integrazione del FIRST.

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