Un’amministrazione appaltante che riscontri l’illegittimità del bando di gara nella parte in cui richiama una disposizione abrogata dal Codice dei contratti pubblici, deve procedere al suo annullamento e bandire una nuova gara nel rispetto della normativa vigente.
Il TAR di Roma ha stabilito, con la sentenza del 29 gennaio 2007 n. 616, che un’amministrazione appaltante, nel caso in cui riscontri l’illegittimità del bando di gara e dell’allegato disciplinare, nella parte in cui testualmente richiamano una disposizione di legge da ritenersi non più in vigore, in quanto abrogata nella fattispecie dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006), deve procedere al loro annullamento in autotutela nella parte in oggetto e bandire, successivamente, una nuova gara nel rispetto della normativa vigente.
Si legge in sentenza che “la circostanza che il bando ed il disciplinare di gara di cui trattasi contengano uno specifico riferimento al detto art 49 del cd. Codice degli appalti De Lise non assume alcuna rilevanza ai fini che interessano in questa sede.
Anzi potrebbe dimostrare come, al momento della redazione di questi ultimi la amministrazione non fosse pienamente consapevole dellavvenuta entrata in vigore del detto Codice e come il richiamo ad una delle sue disposizioni sia stato fatto sulla base di un presupposto diverso rispetto a quello della sua ritenuta immediata operatività alla data di pubblicazione del bando.
[…] Lunica circostanza che si ritiene effettivamente rilevante, ai fini che interessano, è il dato testuale del bando di gara che costituisce la lex specialis della gara come autodeterminata da parte della stazione appaltante ed alla quale la stessa pertanto deve ritenersi assolutamente vincolata nello svolgimento della gara cui si riferisce.
Sebbene, pertanto, per giurisprudenza consolidatasi nella materia, è ammissibile la interpretazione da parte della Commissione di gara delle disposizioni equivoche o contraddittorie contenute nel bando di gara al fine di garantire la più ampia partecipazione alla gara alle imprese interessate, tuttavia, non si ritiene ammissibile che il bando ed il disciplinare allegato siano, in sostanza, interpretati in modo integrativo, ossia in un senso che, evidentemente, opera in direzione contraria rispetto a quella indicata dal dato testuale, soprattutto quanto non possa ritenersi la ambiguità della disposizione relativa che, appunto, appare, invece, assolutamente chiara ed univoca nel suo dato testuale.
In conclusione la F. Servizi s.p.a. avrebbe dovuto, una volta ravvisata la illegittimità del bando di gara e dellallegato disciplinare, nella parte in cui testualmente richiamano una disposizione di legge da ritenersi non più in vigore in quanto abrogata, procedere preventivamente al loro annullamento in autotutela nella parte de qua e bandire, successivamente, una nuova gara nel rispetto della normativa vigente in materia di presupposti e procedimento di verifica dellanomalia delle offerte di gara.
Si legge in sentenza che “la circostanza che il bando ed il disciplinare di gara di cui trattasi contengano uno specifico riferimento al detto art 49 del cd. Codice degli appalti De Lise non assume alcuna rilevanza ai fini che interessano in questa sede.
Anzi potrebbe dimostrare come, al momento della redazione di questi ultimi la amministrazione non fosse pienamente consapevole dellavvenuta entrata in vigore del detto Codice e come il richiamo ad una delle sue disposizioni sia stato fatto sulla base di un presupposto diverso rispetto a quello della sua ritenuta immediata operatività alla data di pubblicazione del bando.
[…] Lunica circostanza che si ritiene effettivamente rilevante, ai fini che interessano, è il dato testuale del bando di gara che costituisce la lex specialis della gara come autodeterminata da parte della stazione appaltante ed alla quale la stessa pertanto deve ritenersi assolutamente vincolata nello svolgimento della gara cui si riferisce.
Sebbene, pertanto, per giurisprudenza consolidatasi nella materia, è ammissibile la interpretazione da parte della Commissione di gara delle disposizioni equivoche o contraddittorie contenute nel bando di gara al fine di garantire la più ampia partecipazione alla gara alle imprese interessate, tuttavia, non si ritiene ammissibile che il bando ed il disciplinare allegato siano, in sostanza, interpretati in modo integrativo, ossia in un senso che, evidentemente, opera in direzione contraria rispetto a quella indicata dal dato testuale, soprattutto quanto non possa ritenersi la ambiguità della disposizione relativa che, appunto, appare, invece, assolutamente chiara ed univoca nel suo dato testuale.
In conclusione la F. Servizi s.p.a. avrebbe dovuto, una volta ravvisata la illegittimità del bando di gara e dellallegato disciplinare, nella parte in cui testualmente richiamano una disposizione di legge da ritenersi non più in vigore in quanto abrogata, procedere preventivamente al loro annullamento in autotutela nella parte de qua e bandire, successivamente, una nuova gara nel rispetto della normativa vigente in materia di presupposti e procedimento di verifica dellanomalia delle offerte di gara.
AG
Fonte: TAR Roma
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