Installazione su particolari veicoli di strisce retroriflettenti

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2007 è pubblicato il Decreto – Legge 19 febbraio 2007,n.14 recante “Disposizioni urgenti in materia di installazione su particolari veicoli di strisce retroriflettenti”.

Il DL del 19 maggio 2007, sostituisce il comma 2-bis dell’articolo 72 del Decreto legislativo 30 aprile 1992,n.285. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, o classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, devono essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti.Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 30 aprile 2007.

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