Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2007 è pubblicata la Direttiva 1 febbraio 2007 del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente Misure di trasparenza e legalità in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali, di amministrazione e consulenza e in generale di gestione.
In premessa alla Direttiva si legge che il legislatore è di recente nuovamente intervenuto in tema di trasparenza degli incarichi dei pubblici dipendenti dettando alcune specifiche disposizioni nella legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria per lanno 2007, le quali si aggiungono alle numerose previsioni sulla materia già contenute nellordinamento.
Con lemanazione della Direttiva 1 febbraio 2007 viene richiamato linsieme di tali disposizioni e le finalità che le sottendono, al contempo, agli obblighi che gravano sulle amministrazioni in relazione alla loro effettiva applicazione.
Preliminarmente, viene ricordato come tutti gli interventi normativi in questione costituiscono esplicazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento (art. 97 della Costituzione), esclusività delle prestazioni dei pubblici dipendenti (art. 98 della Costituzione), obbligo di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione (art. 54 della Costituzione).
Proprio in considerazione della loro particolare natura, tali disposizioni trovano applicazione in tutte le pubbliche amministrazioni, le quali sono tenute a darvi diretta applicazione o ad adeguare i propri ordinamenti.
Con lemanazione della Direttiva 1 febbraio 2007 viene richiamato linsieme di tali disposizioni e le finalità che le sottendono, al contempo, agli obblighi che gravano sulle amministrazioni in relazione alla loro effettiva applicazione.
Preliminarmente, viene ricordato come tutti gli interventi normativi in questione costituiscono esplicazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento (art. 97 della Costituzione), esclusività delle prestazioni dei pubblici dipendenti (art. 98 della Costituzione), obbligo di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione (art. 54 della Costituzione).
Proprio in considerazione della loro particolare natura, tali disposizioni trovano applicazione in tutte le pubbliche amministrazioni, le quali sono tenute a darvi diretta applicazione o ad adeguare i propri ordinamenti.