Investimenti delle risorse dei fondi pensione

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2007 è pubblicato il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 28 riguardante “Attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema di attività e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali”.

Recependo la direttiva 2003/41/CE e richiamandosi al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 recante disciplina delle forme pensionistiche complementari, il decreto legislativo 28/2007 prevede – in materia di investimenti delle risorse dei fondi pensione – che dopo il comma 5 dell’articolo 6 del decreto legislativo 252/2005 vengano inseriti i seguenti:
“5-bis – Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuati:
a)le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, avendo presente il perseguimento dell’interesse degli iscritti, eventualmente fissando i limiti massimi di investimento qualora siano giustificati da un punto di vista prudenziale;
b)i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;
c)le regole da osservare in materia di conflitti di interesse tenendo conto delle specificità dei fondi pensione e dei principi di cui alla direttiva 2004/39/CE, alla normativa comunitaria di esecuzione e a quella nazionale di recepimento.
5-ter. I fondi pensione definiscono gli obiettivi e i criteri della propria politica di investimento, anche in riferimento ai singoli comparti eventualmente previsti, e provvedono periodicamente, almeno con cadenza triennale, alla verifica della rispondenza degli stessi agli interessi degli iscritti.
5-quater – Secondo modalità definite dalla COVIP, i fondi pensione danno informativa agli iscritti delle scelte di investimento e predispongono apposito documento sugli obiettivi e sui criteri della propria politica di investimento, illustrando anche i metodi di misurazione e le tecniche di gestione del rischio di investimento utilizzate e la ripartizione strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute. Il documento è riesaminato almeno ogni tre anni ed è messo a disposizione degli aderenti e dei beneficiari del fondo pensione o dei loro rappresentanti che lo richiedano…”
E’previsto, inoltre, che il patrimonio del fondo pensione venga investito in misura predominante sui mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato devono in ogni caso essere mantenuti a livelli prudenziali.

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