Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 88/51 del 29-3-2007 è pubblicata la Decisione 2007/195/CE della Commissione del 27 marzo 2007 che istituisce un meccanismo per lassegnazione ai produttori e agli importatori di quote di idrofluorocarburi per gli anni 2003-2009 a norma del regolamento(CE)n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il Regolamento(CE)n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ha permesso di conseguire nellarco di diversi anni una riduzione sostanziale del consumo globale di idrofluorocarburi (HCFC).
Nel contesto di tale riduzione sono state attribuite ai singoli produttori e importatori quote individuali fissate in base alle quote storiche di mercato e calcolate in funzione del potenziale di riduzione dellozono proprio di tali sostanze.
Dal 1997 il mercato di queste sostanze, per le varie utilizzazioni alle quali sono destinate, è rimasto stabile. Circa due terzi degli HCFC sono stati utilizzati per la produzione di schiume, finchè questa produzione è stata vietata a decorrere dal q1° gennaio 2003.
Per non penalizzare a partire dal 1° gennaio 2003 gli utilizzatori degli HCFC che producono prodotti diversi dalle schiume, come avverrebbe se il sistema di assegnazione dovesse basarsi sulle quote storiche di mercato, relative alluso degli HCFC per la produzione, è stato definito un nuovo meccanismo di assegnazione per la produzione di prodotti diversi dalle schiume. Per il periodo 2004-2009, il sistema di assegnazione considerato è quello basato unicamente sulle quote medie storiche di mercato dellutilizzo di HCFC per i prodotti diversi dalle schiume a norma del regolamento(CE)n. 2037/2000.
Sulla quota attribuita ai produttori dei livelli calcolati di cui allarticolo 4, paragrafo 3, punto i) lettere e) ed f) del citato Regolamento(CE), le quantità indicative assegnate per luso di idrofluorocarburi per la refrigerazione, per la produzione di schiume e per solventi sono quelle che figurano nellallegato I della decisione 2007/195/CE (vedi link). Le quote di mercato di ciascun produttore sui diversi mercati sono quelle indicate nellallegato II della stessa citata decisione.
La decisione 2005/103/CE della Commissione è, conseguentemente, modificata in modo da tenere conto della modifica della data di riferimento per i produttori e gli importatori degli Stati membri che hanno aderito il 1° maggio 2004, dellaumento delle quote di idrofluorocarburi (gruppo VIII) di cui allallegato III del regolamento(CE)n. 2037/2000, modificato dallatto di adesione del 2005, e della quota storica di mercato delle imprese degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1° gennaio 2007.
Nel contesto di tale riduzione sono state attribuite ai singoli produttori e importatori quote individuali fissate in base alle quote storiche di mercato e calcolate in funzione del potenziale di riduzione dellozono proprio di tali sostanze.
Dal 1997 il mercato di queste sostanze, per le varie utilizzazioni alle quali sono destinate, è rimasto stabile. Circa due terzi degli HCFC sono stati utilizzati per la produzione di schiume, finchè questa produzione è stata vietata a decorrere dal q1° gennaio 2003.
Per non penalizzare a partire dal 1° gennaio 2003 gli utilizzatori degli HCFC che producono prodotti diversi dalle schiume, come avverrebbe se il sistema di assegnazione dovesse basarsi sulle quote storiche di mercato, relative alluso degli HCFC per la produzione, è stato definito un nuovo meccanismo di assegnazione per la produzione di prodotti diversi dalle schiume. Per il periodo 2004-2009, il sistema di assegnazione considerato è quello basato unicamente sulle quote medie storiche di mercato dellutilizzo di HCFC per i prodotti diversi dalle schiume a norma del regolamento(CE)n. 2037/2000.
Sulla quota attribuita ai produttori dei livelli calcolati di cui allarticolo 4, paragrafo 3, punto i) lettere e) ed f) del citato Regolamento(CE), le quantità indicative assegnate per luso di idrofluorocarburi per la refrigerazione, per la produzione di schiume e per solventi sono quelle che figurano nellallegato I della decisione 2007/195/CE (vedi link). Le quote di mercato di ciascun produttore sui diversi mercati sono quelle indicate nellallegato II della stessa citata decisione.
La decisione 2005/103/CE della Commissione è, conseguentemente, modificata in modo da tenere conto della modifica della data di riferimento per i produttori e gli importatori degli Stati membri che hanno aderito il 1° maggio 2004, dellaumento delle quote di idrofluorocarburi (gruppo VIII) di cui allallegato III del regolamento(CE)n. 2037/2000, modificato dallatto di adesione del 2005, e della quota storica di mercato delle imprese degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1° gennaio 2007.
Fonte: Eur-Lex
Approfondimenti