Codice degli appalti pubblici e tutela dei lavoratori: in G.U. disposizioni correttive anche sulla sicurezza sul lavoro

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2007 il D.Lgs. 31 Luglio 2007, n. 113 recante varie disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, tra cui un articolo (3) dedicato alla tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2007 il D.Lgs. 31 Luglio 2007, n. 113 recante ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
L’articolo 3 di tale decreto, la cui rubrica recita “Tutela del lavoro e vigilanza in materia di contratti pubblici”, contiene varie previsioni finalizzate ad assicurare piu’ penetranti forme di controllo e vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonche’ di tutelare piu’ efficacemente le condizioni di lavoro e i diritti dei lavoratori nell’esecuzione dei predetti
contratti.
In particolari i seguenti commi di tale articolo concernono la materia della salute e sicurezza sul lavoro:
a) all’articolo 5, comma 5, lettera g), dopo le parole:
“requisiti soggettivi” sono inserite le seguenti: “compresa la regolarita’ contributiva attestata dal documento unico, di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266,”;
d) all’articolo 7, dopo il comma 5, e’ inserito il seguente:
“5-bis. Nella determinazione dei costi standardizzati, di cui al comma 4, lettere b) e c), si tiene conto del costo del lavoro determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dall’articolo 87, comma 2, lettera g).”;
e) all’articolo 38, comma 1:
1) alla lettera m) dopo le parole: “divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione” sono aggiunte le seguenti: “compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248″;
h) all’articolo 118 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4 sono aggiunti in fine i seguenti periodi:
“L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva
applicazione della presente disposizione. L’affidatario e’ solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.”;
2) al comma 6, il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l’affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all’amministrazione o ente committente il documento unico di regolarita’ contributiva, nonche’ copia dei
versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.”;
3) dopo il comma 6 e’ inserito il seguente: “6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore dell’edilizia, le Casse Edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con INPS e INAIL, rilasciano il documento unico di regolarita’ contributiva comprensivo della verifica della congruita’ della incidenza della mano d’opera relativa al cantiere interessato
dai lavori, ai sensi dell’articolo 1, commi 1173 e 1174 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”

AG

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