danni causati dal lavoratore somministrato e gli obblighi di sicurezza.
danni causati dal lavoratore somministrato e gli obblighi di sicurezza.
In essa si legge:
“Preliminarmente si ricordano sinteticamente le caratteristiche del contratto di somministrazione.
Il contratto intercorre fra l’amministrazione utilizzatrice e l’agenzia di somministrazione mentre l’unica relazione contrattuale che coinvolge direttamente il lavoratore somministrato e’ costituita dal rapporto di lavoro subordinato che si instaura fra questi e l’agenzia, rapporto che puo’ essere a tempo determinato o indeterminato e che non rileva ai fini della somministrazione ad una pubblica amministrazione.
L’elemento tipizzante del contratto di lavoro e’ costituito dalla dissociazione dei poteri del datore di lavoro. Infatti il comma 2 dell’art. 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 stabilisce che “Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attivita’ nell’interesse nonche’ sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore”. L’esercizio del
potere direttivo datoriale spetta, dunque, all’utilizzatore e non al somministratore che altrimenti, in quanto formale datore di lavoro, secondo lo schema generale dell’art. 2094 del codice civile, ne sarebbe il titolare per cosi’ dire “naturale”.
L’evidenziata “dissociazione” di poteri tra utilizzatore e somministratore comporta, ovviamente, numerose peculiarita’ che si riverberano direttamente sul rapporto di lavoro.
In primo luogo l’art. 22,comma 5, del decreto citato chiarisce che i lavoratori somministrati non sono computati nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, ad eccezione di quelle relative alle materie dell’igiene e sicurezza del lavoro.
Si ricorda, inoltre, che il lavoratore somministrato, sebbene sia inserito funzionalmente all’interno della struttura dell’amministrazione, trova nell’agenzia di somministrazione il suo formale datore di lavoro. [..]
4. Sicurezza e dotazione dei mezzi di prevenzione.
Per quanto concerne gli obblighi inerenti la sicurezza e la salute del lavoratore questi sono ripartiti fra agenzia e utilizzatore, secondo la previsione contenuta nell’art. 23, comma 5 del decreto legislativo n. 276 del 2003. La norma stabilisce che gli obblighi di formazione e di informazione gravano sul somministratore che e’ il “formale datore di lavoro”, salva diversa ed espressa pattuizione nell’ambito del contratto di somministrazione, che puo’ dunque
prevedere che tali obblighi siano direttamente posti a carico dell’utilizzatore. L’utilizzatore ha inoltre l’obbligo di informare e garantire i lavoratori per quanto riguarda la sorveglianza medica e i rischi specifici, oltre che di dotarli dei relativi dispositivi di protezione individuale ove adottati per gli altri lavoratori. Sara’ comunque l’amministrazione utilizzatrice a rispondere in caso di violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai
contratti collettivi.
Al riguardo le amministrazioni provvederanno ad inserire negli atti di gara una specifica clausola che espressamente declini la duplice responsabilita’ sulla sicurezza come sancito dall’articolo sopra richiamato.”
AG