Condizioni di ammissione di cittadini di Paesi terzi per motivi di studio

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2007 è pubblicato il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 154 concernente l’”Attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato”.

Il cittadino straniero che abbia fatto ingresso in un altro Pese dell’Unione europea per motivi di studio può entrare in Italia per proseguire tali studi o per integrarli senza necessità di richiedere il visto d’ingresso. E’necessario partecipare ad un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato di origine o essere stato autorizzato a soggiornare per motivi di studio in uno Stato appartenente all’Unione europea per almeno due anni. Questo stabilisce il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 154 con il quale viene data attuazione alla direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.
Per quanto riguarda i programmi di volontariato, il contingente degli stranieri ammessi a partecipare è determinato entro il 30 giugno di ogni anno con decreto del Ministro della Solidarietà Sociale, di concerto co n il Ministro dell’Interno e del Ministro degli Affari esteri.. Nell’ambito di tale quota, è consentito l’ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di età compresa tra i 20 e i 30 anni per la partecipazione ad un programma di volontariato, a seguito del rilascio di un apposito nulla osta. Il permesso di soggiorno è richiesto e rilasciato per l durata del programma e per un periodo non superiore ad un anno. In casi eccezionali il permesso (che non è rinnovabile né convertibile in altra tipologia) può avere una durata superiore e comunque pari a quella del programma. Non può comunque essere protratto oltre i 18 mesi.

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