Disposizioni per l’avvio dell’anno scolastico 2007-2008

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2007 è pubblicato il Decreto-Legge 7 settembre 2007, n. 147 recante “Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari”.

Il Decreto-Legge 147/2007 è stato emanato dal Presidente della Repubblica “considerato lo stato di particolare incertezza nel quale versano le istituzioni scolastiche in relazione a specifiche richieste di “tempo scuola” avanzate dalle famiglie, agli adempimenti connessi allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché a questioni relative all’assunzione e gestione del personale scolastico e anche, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell’università e della ricerca per garantire l’immediata assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca.
Il Decreto-Legge prevede il ritorno al giudizio di idoneità per l’ammissione agli esami della scuola media. Il Consiglio di classe delibera se ammettere o non ammettere all’esame di Stato gli alunni che frequentano il terzo anno della scuola secondaria di primo grado formulando un giudizio di idoneità e, in caso negativo, un giudizio di non ammissione alle prove.
Il Decreto-Legge interviene anche sui procedimenti disciplinari per i docenti. In caso di comportamenti “scorretti”, va acquisito il parere degli organi collegiali scolastici entro 60 giorni (prorogabili di altri 30 in casi particolarmente gravi). Ma se dopo 90 giorni il parere non venisse espresso, la direzione scolastica regionale può irrogare la sanzione. Inoltre le supplenze per maternità non saranno più a carico delle scuole ma pagare direttamente dal ministero della Pubblica Istruzione.
I privatisti che vorranno che vorranno accedere all’esame di Stato dovranno presentare una domanda alla direzione scolastica regionale indicando il Comune di residenza e la scuola scelta. Sarà la direzione stessa a stabilire dove lo studente potrà sostenere le prove. Inoltre nella scuola primaria è reintrodotta l’organizzazione di classi funzionanti a tempo pieno, secondo il modello didattico già previsto dalle norme previdenti al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, con un orario settimanale di 40 ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa.
Infine, per garantire una più ampia assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 648 e 651 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano per l’anno 2007 con riferimento alle assunzioni ivi previste e le risorse di cui al commi 650 e 652 della medesima legge n. 296 del 2006, non utilizzate per detto anno sono, rispettivamente, destinate per euro 20 milioni ad incremento dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

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