Sicurezza e sviluppo delle ferrovie comunitarie

Nel S.O. n. 199 della Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2007 è pubblicato il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 concernente “Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie”.Nella stessa Gazzetta Ufficiale è pubblicato anche il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 163 relativo all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo.

Il Decreto legislativo 10 agosto 2007,n.162 disciplina le condizioni di sicurezza per l’accesso al mercato dei servizi ferroviari ed ha l’obiettivo del mantenimento e, ove ragionevolmente praticabile, del costante miglioramento della sicurezza del sistema ferroviario italiano, tenendo conto dell’evoluzione della normativa, del progresso tecnico ed scientifico e dando priorità alla prevenzione degli incidenti gravi, mediante:
a) l’adeguamento e l’armonizzazione della struttura normativa nazionale con quella comunitaria;
b) la progressiva adozione degli obiettivi comuni di sicurezza e dei metodi comuni di sicurezza e dei metodi comuni di sicurezza definiti dagli allegati al presente decreto;
c) l’individuazione di un organismo nazionale preposto alla sicurezza e di un organismo investigativo incaricato di effettuare indagini sugli incidenti e sugli inconvenienti ferroviari;
d) l’assegnazione dei compiti e delle competenze ai suddetti organismi e la ripartizione delle responsabilità fra i soggetti interessati.
Il decreto riguarda i requisiti di sicurezza del sistema ferroviario, compresa la sicurezza della gestione dell’infrastruttura e della circolazione, e l’interazione fra le imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura.
Oltre all’adeguamento ed all’armonizzazione del nostro impianto normativo in tema di ferrovie, il decreto legislativo prevede l’individuazione di due organismi nazionali (uno per la sicurezza ed uno investigativo per le indagini sugli incidenti) e l’assegnazione dei compiti e delle competenze a questi ultimi. Nascono così l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (con sede a Firenze) e l’Organismo investigativo permanente (con sede a Roma).La prima dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, avrà poteri di vigilanza ed indirizzo e potrà emanare anche regolamenti tecnici. L’Organismo investigativo permanente, invece, rppresenterà una nuova direzione generale per le investigazioni ferroviarie, che svolgerà la propria attività in piena autonomia funzionale.
Ricordiamo che nella stessa Gazzetta Ufficiale è pubblicato il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 163 relativo all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo che definisce le condizioni necessarie a realizzare l’interoperabilità dei sistemi ferroviari transeuropei nazionali ad alta velocità e convenzionali con i corrispondenti sistemi ferroviari ad alta velocità e convenzionali come definiti negli allegati Ia e Ib, stabilite dalla direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 e dalla direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, così come modificate dalla direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
Come definito nel decreto, per sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità si intende il sistema di cui all’allegato Ia, costituito dalle infrastrutture ferroviarie che comprendono le linee e gli impianti fissi, della rete transeuropea di trasporto, costruite o modificate per essere percorse ad alta velocità ed i materiali rotabili che, con tale modalità, utilizzano dette infrastrutture.

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