E’ stato pubblicato in Gazzetta (n. 261 del 9.11.2007) il D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 204, emanato in attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato.
Il decreto consta di 8 articoli ed entrerà in vigore a partire dal 24 novembre 2007.
Si riporta l’articolo 1:
“Autorita’ di assistenza
1. Allorche’ nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea sia stato commesso un reato che da’ titolo a forme di indennizzo previste in quel medesimo Stato e il richiedente l’indennizzo sia stabilmente residente in Italia, la procura generale della Repubblica presso la corte d’appello del luogo in cui risiede il richiedente, quale autorita’ di assistenza:
a) da’ al richiedente le informazioni essenziali relative al sistema di indennizzo previsto dallo Stato membro dell’Unione europea in cui e’ stato commesso il reato;
b) fornisce al richiedente i moduli per presentare la domanda;
c) a richiesta del richiedente, gli fornisce orientamento e informazioni generali sulle modalita’ di compilazione della domanda e sulla documentazione eventualmente richiesta;
d) riceve le domande di indennizzo e provvede a trasmetterle senza ritardo, insieme alla relativa documentazione, alla competente autorita’ di decisione dello Stato membro dell’Unione europea in cui e’ stato commesso il reato;
e) fornisce assistenza al richiedente sulle modalita’ per soddisfare le richieste di informazioni supplementari da parte dell’autorità di decisione dello Stato membro dell’Unione europea in cui e’ stato commesso il reato;
f) a richiesta del richiedente, provvede a trasmettere all’autorità di decisione le informazioni supplementari e l’eventuale documentazione accessoria.
2. Qualora l’autorita’ di decisione dello Stato membro dell’Unione europea in cui e’ stato commesso il reato decida di ascoltare il richiedente o qualsiasi altra persona, la procura generale della Repubblica presso la corte d’appello, quale autorita’ di assistenza, predispone quanto necessario affinche’ l’autorita’ di decisione proceda direttamente all’audizione secondo le leggi di quello Stato membro. Se si procede a videoconferenza, si applicano le disposizioni
della legge 7 gennaio 1998, n. 11.
3. A richiesta dell’autorità di decisione dello Stato membro dell’Unione europea, la procura generale della Repubblica presso la corte d’appello, quale autorità di assistenza, provvede all’audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona e trasmette il relativo verbale all’autorita’ medesima.”
Si riporta l’articolo 1:
“Autorita’ di assistenza
1. Allorche’ nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea sia stato commesso un reato che da’ titolo a forme di indennizzo previste in quel medesimo Stato e il richiedente l’indennizzo sia stabilmente residente in Italia, la procura generale della Repubblica presso la corte d’appello del luogo in cui risiede il richiedente, quale autorita’ di assistenza:
a) da’ al richiedente le informazioni essenziali relative al sistema di indennizzo previsto dallo Stato membro dell’Unione europea in cui e’ stato commesso il reato;
b) fornisce al richiedente i moduli per presentare la domanda;
c) a richiesta del richiedente, gli fornisce orientamento e informazioni generali sulle modalita’ di compilazione della domanda e sulla documentazione eventualmente richiesta;
d) riceve le domande di indennizzo e provvede a trasmetterle senza ritardo, insieme alla relativa documentazione, alla competente autorita’ di decisione dello Stato membro dell’Unione europea in cui e’ stato commesso il reato;
e) fornisce assistenza al richiedente sulle modalita’ per soddisfare le richieste di informazioni supplementari da parte dell’autorità di decisione dello Stato membro dell’Unione europea in cui e’ stato commesso il reato;
f) a richiesta del richiedente, provvede a trasmettere all’autorità di decisione le informazioni supplementari e l’eventuale documentazione accessoria.
2. Qualora l’autorita’ di decisione dello Stato membro dell’Unione europea in cui e’ stato commesso il reato decida di ascoltare il richiedente o qualsiasi altra persona, la procura generale della Repubblica presso la corte d’appello, quale autorita’ di assistenza, predispone quanto necessario affinche’ l’autorita’ di decisione proceda direttamente all’audizione secondo le leggi di quello Stato membro. Se si procede a videoconferenza, si applicano le disposizioni
della legge 7 gennaio 1998, n. 11.
3. A richiesta dell’autorità di decisione dello Stato membro dell’Unione europea, la procura generale della Repubblica presso la corte d’appello, quale autorità di assistenza, provvede all’audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona e trasmette il relativo verbale all’autorita’ medesima.”
AG
Fonte: Gazzetta Ufficiale
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