Sicurezza nei porti: in G.U. il D.Lgs. 203/2007

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 261 del 9.11.2007) il D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 203, emanato in attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti.

Il decreto consta di 15 articoli e sarà in vigore a partire dal 24 novembre 2007.
Esso individua misure di sicurezza marittima aventi come obiettivo il miglioramento della sicurezza nei porti e tali da garantire che le misure adottate in applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004 ne risultino rinforzate (art. 1).
Il campo di applicazione è così definito dall’art. 3:
“1. Le presenti disposizioni si applicano a tutti i porti definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a).
2. Ai fini dell’applicazione delle misure di sicurezza di cui al presente decreto, i confini di ciascun porto vengono individuati dal Capo del Compartimento marittimo, di concerto con l’Autorita’ portuale per i porti ricompresi nella circoscrizione territoriale della medesima Autorita’ portuale, sulla base della valutazione di sicurezza del porto.
3. Ove i confini di un impianto portuale comprendono tutto il porto, le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 725/2004 prevalgono su quelle del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano alle installazioni militari portuali.”

L’articolo 6 è dedicato alla “valutazione di sicurezza del porto” e l’articolo 8 al “piano di sicurezza del porto”.
In base all’articolo 12 (“riesame, attuazione e controllo dei piani”), l’Autorità di sicurezza del porto provvede almeno una volta ogni cinque anni a riesaminare le valutazioni di sicurezza ed i piani di sicurezza dei porti, nell’ambito dei criteri dettati dagli articoli 6 e 8, eventualmente aggiornandoli con la procedura prevista nei medesimi articoli. Inoltre l’Amministrazione provvede a svolgere un controllo adeguato, con cadenza periodica, dei piani di sicurezza dei porti e della loro applicazione.

AG

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