Il Consiglio dei Ministri del 12 ottobre scorso ha approvato il disegno di legge Regolamentazione dellattività di rappresentanza di interessi particolari che interviene, per la prima volta in Italia, a regolare la cosiddetta attività di lobbing.
Il provvedimento, presentato dal Ministro per lattuazione del Programma, si propone di soddisfare esigenze di trasparenza, al fine di rendere conoscibili al cittadino i molteplici fattori che incidono sui processi decisionali pubblici e garantire la partecipazione a tali processi dei rappresentanti di interessi particolari, in condizione di parità di trattamento. Liniziativa del Governo introduce disposizioni che intendono regolare il rapporto tra i gruppi di pressione e i decisori pubblici.
Queste le principali novità introdotte:
– massima trasparenza dellattività di lobbing: i decisori pubblici devono rendere disponibili a chiunque i documenti presentati dai lobbisti;
– obbligo dei decisori pubblici di citare nella relazione illustrativa e nel preambolo degli atti normativi e degli atti amministrativi generali lattività di rappresentanza degli interessi svolta nei propri confronti;
– individuazione nel Consiglio Nazionale dellEconomia e del Lavoro (CNEL) del soggetto garante dellesercizio dellattività di lobbing;
– istituzione presso il CNEL di un Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari al fine di garantire la conoscibilità dellattività dei soggetti che influenzano i processi decisionali pubblici;
– liscrizione a tale registro viene subordinata ad alcuni requisiti, tra i quali, si segnala, il rispetto del Codice di deontologia che sarà emanato dal CNEL, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative del settore;
– previsione di una sistema di sanzioni reputazionali (pubblicazione sui giornali) e pecuniarie (da 2000 a 20000 euro) per lo svolgimento dellattività di lobbing da parte dei soggetti non iscritti al registro;
– obbligo dei lobbisti di presentare, ogni anno, al CNEL una relazione sulla loro attività di rappresentanza di interessi particolari;
– trasmissione al Parlamento da parte del CNEL di un rapporto annuale sullattività di verifica svolta.
(LG/FF)
Queste le principali novità introdotte:
– massima trasparenza dellattività di lobbing: i decisori pubblici devono rendere disponibili a chiunque i documenti presentati dai lobbisti;
– obbligo dei decisori pubblici di citare nella relazione illustrativa e nel preambolo degli atti normativi e degli atti amministrativi generali lattività di rappresentanza degli interessi svolta nei propri confronti;
– individuazione nel Consiglio Nazionale dellEconomia e del Lavoro (CNEL) del soggetto garante dellesercizio dellattività di lobbing;
– istituzione presso il CNEL di un Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari al fine di garantire la conoscibilità dellattività dei soggetti che influenzano i processi decisionali pubblici;
– liscrizione a tale registro viene subordinata ad alcuni requisiti, tra i quali, si segnala, il rispetto del Codice di deontologia che sarà emanato dal CNEL, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative del settore;
– previsione di una sistema di sanzioni reputazionali (pubblicazione sui giornali) e pecuniarie (da 2000 a 20000 euro) per lo svolgimento dellattività di lobbing da parte dei soggetti non iscritti al registro;
– obbligo dei lobbisti di presentare, ogni anno, al CNEL una relazione sulla loro attività di rappresentanza di interessi particolari;
– trasmissione al Parlamento da parte del CNEL di un rapporto annuale sullattività di verifica svolta.
(LG/FF)
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