a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78;
b) nella acque territoriali;
c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;
d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;
e) in alto mare.
Nel caso di inquinamento doloso, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dellequipaggio, il proprietario e larmatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, sono puniti con larresto da sei mesi a due anni e con lammenda da 10.000 ad euro 50.000.
Se la violazione causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica larresto da uno a tre anni e lammenda da 10.000 a 80.000 euro.
In caso di inquinamento colposo, si applica larresto da sei mesi a due anni e lammenda da 10.000 a 30.000 euro.
Al Comandante e ai membri dellequipaggio condannati per i reati di cui sopra è inibito lattracco ai porti italiani per un periodo comunque non inferiore ad un anno, commisurato alla gravità del reato commesso, da determinarsi con decreto del Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare.
(LG-FF)