Trattamento di parità tra uomini e donne per l’accesso a beni e servizi.

Nel S.O. n. 228 della Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007 è pubblicato il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 196 sulla “Attuazione della direttiva n2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

Con il D.Lgs. 196/2007 viene modificato il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna. Infatti, dopo il titolo II del libro III di tale decreto è aggiunto il seguente:

“Titolo II 2-bis
Parità di trattamento tra uomini e donne nell’accesso a beni e servizi e l loro fornitura.
Capo I- Nozioni di discriminazione e divieto di disc ruminazione.
Art. 55-bis–Nozioni di discriminazione:

1. Sussiste discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo, quando, a causa del suo sesso, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia stata o sarebbe trattata un’alra persona in una situazione analoga.

2. Sussiste discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere le persone di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a persone dell’altro sesso, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

3. Ogni trattamento meno favorevole della donna in ragione della gravidanza e della maternità costituisce discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo.

4. Sono considerate come discriminazioni, ai sensi del presente titolo, anche le molestie, o vvero quei comportamenti indesiderati, fondati sul sesso, aventi come oggetto o conseguenza la lesione della dignità di una persona e la creazione di un ambiente intimidatorio, ostile degradante, umiliante o offensivo.

5. Sono considerate come discriminazioni, ai sensi del presente titolo, anche le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati con connotazioni sessuali, espressi a livello fisico, verbale o non verbale, aventi come oggetto o conseguenza la lesione della dignità di una persona, in particolare con la creazione di un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo

Art.55-ter. Divieto di discriminazione:

1. E’vietata ogni discriminazione diretta e indiretta fondata sul sesso nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura.

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica a tutti i soggetti, pubblici e privati, fornitori di beni e servizi che sono a disposizione del pubblico e che sono offerti al di fuori dell’area della vita privata e familiare e delle transazioni ivi effettuate..

(LG-FF)

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