Inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.

Nel S.O. n. 228 della Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007 è pubblicato il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 sulla “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento delle navi e conseguenti sanzioni”.

L’attuazione della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, adegua la normativa italiana a far aumentare la sicurezza marittima e migliorare la protezione dell’ambiente marino provocato dalle navi. Infatti, il decreto legislativo di recepimento della direttiva comunitaria prevede il divieto di scarico delle sostanze inquinanti delle sostanze inquinanti, provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati:

a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78;

b) nella acque territoriali;

c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;

d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;

e) in alto mare.

Nel caso di inquinamento doloso, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell’equipaggio, il proprietario e l’armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, sono puniti con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 10.000 ad euro 50.000.
Se la violazione causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l’arresto da uno a tre anni e l’ammenda da 10.000 a 80.000 euro.
In caso di inquinamento colposo, si applica l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da 10.000 a 30.000 euro.

Al Comandante e ai membri dell’equipaggio condannati per i reati di cui sopra è inibito l’attracco ai porti italiani per un periodo comunque non inferiore ad un anno, commisurato alla gravità del reato commesso, da determinarsi con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

(LG-FF)

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