I Paesi Bassi invece hanno invece presentato una richiesta motivata di modifica dellallegato III della stessa direttiva.
Le richieste motivate per la modifica dellallegato II sono, in sintesi, le seguenti:
– La Germania ha chiesto di aggiungere il termine sanitario alla denominazione di infermiere(a) puericultore(trice) in seguito allentrata in vigore della legge del 16 luglio 2003 che ha modificato il contenuto della formazione per le cure infermieristiche.La Germania ha anche chiesto che venga soppressa dallallagato II la professione di infermiere(a)psichiatrico(a), poichè questa formazione completa quella di infermiere responsabile dellassistenza generale e rientra pertanto nella definizione di diploma.
– Il Lussemburgo ha chiesto di sostituire le denominazioni di infermiere puericultore con infermiere in pediatria, di infermiere anestesista con infermiere in anestesia e rianimazione di massaggiatore diplomato con massaggiatore.
– LAustria ha chiesto di precisare la descrizione della formazione applicabile alle professioni di infermieri psichiatrici e di infermieri pediatrici di cui alla leggi sulle cure infermieristiche (BGBI n: 108/1997).
– LItalia ha chiesto di sopprimere dallallegato II le professioni di geometra e perito agrario in quanto sono oggetto di una formazione rientrante nella definizione del diploma che figura allarticolo 55 del decreto presidenziale 5 giugno 2001, n. 328 e dellallegato I del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 227.
– I Paesi Bassi hanno chiesto di modificare nellallegato III la descrizione delle formazioni regolamentate per tenere conto delle modifiche introdotte dalla legge sullistruzione e linsegnamento professionale, che soddisfano i requisiti sulla formazione di cui allarticolo 13, paragrafo 2, terzo comma , della direttiva 2005/36/CE.
(LG-FF)