Riconoscimento delle qualifiche professionali – Modificata la direttiva 2005/36/CE.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 320/3 del 6-12-2007 è pubblicato il Regolamento (CE) N. 1430/2007 della Commissione del 5 dicembre 2007 recante modifica degli allegati II e III della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Il nuovo Regolamento(CE) sulle qualifiche professionali nell’UE è stato adottato in seguito alla presentazione di richieste motivate da parte della Germania, Lussemburgo, Austria e Italia sulla modifica dell’allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
I Paesi Bassi invece hanno invece presentato una richiesta motivata di modifica dell’allegato III della stessa direttiva.

Le richieste motivate per la modifica dell’allegato II sono, in sintesi, le seguenti:

– La Germania ha chiesto di aggiungere il termine “sanitario” alla denominazione di infermiere(a) puericultore(trice) in seguito all’entrata in vigore della legge del 16 luglio 2003 che ha modificato il contenuto della formazione per le cure infermieristiche.La Germania ha anche chiesto che venga soppressa dall’allagato II la professione di “infermiere(a)psichiatrico(a), poichè questa formazione completa quella di infermiere responsabile dell’assistenza generale e rientra pertanto nella definizione di diploma.

– Il Lussemburgo ha chiesto di sostituire le denominazioni di “infermiere puericultore” con “infermiere in pediatria”, di “infermiere anestesista” con “infermiere in anestesia e rianimazione” di “massaggiatore diplomato” con “massaggiatore”.

– L’Austria ha chiesto di precisare la descrizione della formazione applicabile alle professioni di infermieri psichiatrici e di infermieri pediatrici di cui alla leggi sulle cure infermieristiche (BGBI n: 108/1997).

– L’Italia ha chiesto di sopprimere dall’allegato II le professioni di “geometra” e “perito agrario” in quanto sono oggetto di una formazione rientrante nella definizione del diploma che figura all’articolo 55 del decreto presidenziale 5 giugno 2001, n. 328 e dell’allegato I del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 227.

– I Paesi Bassi hanno chiesto di modificare nell’allegato III la descrizione delle formazioni regolamentate per tenere conto delle modifiche introdotte dalla legge sull’istruzione e l’insegnamento professionale, che soddisfano i requisiti sulla formazione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, terzo comma , della direttiva 2005/36/CE.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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