Il testo è in vigore dal: 26 gennaio 2008
Le disposizioni dovranno essere attuate entro il 30 aprile 2008.
Il decreto
– è pubblicato sulla G.U. n. 9 del 11-1-2008
– sui tratta del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 257 “Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)”.
«Protezione da agenti fisici: rumore».
2. Dopo il titolo V-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, e’ inserito il seguente:
«”Titolo V-ter
PROTEZIONE DA AGENTI FISICI: CAMPI ELETTROMAGNETICI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 49-terdecies
Campo di applicazione
1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall’articolo quaterdecies, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall’assorbimento di energia, nonche’ da
correnti di contatto.
2. Il presente titolo non disciplina la protezione da eventuali effetti a lungo termine e non riguarda i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.
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Articoli (Omissis)
Art. 49-quaterdecies – Definizioni
Art. 49-quindecies – Valori limite di esposizione e valori di azione
Capo II – Obblighi del datore di lavoro
Art. 49-sexiesdecies – Identificazione dell’esposizione e valutazioni dei rischi
Art. 49-septiesdecies – Misure di prevenzione e protezione
Art. 49-octiesdecies – Informazione e formazione dei lavoratori
Art. 49-noviesdecies – Sorveglianza sanitaria
Art. 49-vicies – Cartelle sanitarie e di rischio
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Art. 3. -Sanzioni
1. All’articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «49-quinquies, commi 1 e 6;» sono inserite le seguenti: «49-sexiesdecies, commi 1 e 6;»;
b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «49-undecies, comma 3, secondo periodo;» sono inserite le seguenti: «49-sexiesdecies, comma 2, 49-septiesdecies, comma 2;»;
c) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «49, comma 1;» sono inserite le seguenti: «49-septiesdecies, commi 3 e 4;»;
2. All’articolo 92, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo le parole: «17, comma 1, lettere b), d), h) e l);» sono inserite le seguenti: «49-noviesdecies, comma 3, 49-vicies;».
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Art. 4. – Clausola di cedevolezza (omissis)
Art. 5. – Invarianza degli oneri (omissis)
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Art. 6. – Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui all’articolo 2 entrano in vigore il 30 aprile 2008.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 19 novembre 2007
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(RMP)