a) eliporti;
b) elisuperfici di cui allarticolo 14 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2006.
Gli eliporti e le elisuperfici devono essere dotati del servizio di assistenza antincendio secondo le previsioni del presente decreto e devono essere in possesso degli ulteriori requisiti di cui allarticolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930.
Il responsabile dellassistenza antincendio è il gestore delleliporto o dellelisuperficie individuato ai sensi del decreto del Miniatro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006.
Nel caso di eliporti inseriti in aeroporti il responsabile è il gestore aeroportuale definito dallarticolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930.
Ai fini della determinazione dei quantitativi minimi di sostanze estinguenti, delle dotazioni e degli organici che devono essere disponibili, negli eliporti e nelle elisuperfici, gli stessi sono suddivisi secondo le classi antincendio, identificate nella tabella A allegata al presente decreto e determinate in funzione della lunghezza fuori tutto dellelicottero più lungo che li utilizza regolarmente.
(LG-FF)