Il quadro giuridico che disciplina gli emergenti servizi di media audiovisivi a richiesta è tale da mettere le imprese europee di servizi di media audiovisivi in una situazione dincertezza giuridica e d creare disparità di condizioni. E pertanto necessario, per evitare distorsioni della concorrenza, rafforzare la certezza del diritto, contribuire al completamento del mercato interno e facilitare la realizzazione di uno spazio unico dellinformazione, applicare almeno un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi, sia ai servizi di radiodiffusione televisiva (ciò è a dire, ai servizi di media audiovisivi lineari) che ai servizi di media audiovisivi non lineari (ciò è a dire, servizi di medio audiovisivi non lineari).
E partendo da questi presupposti che la nuova direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, sostitutiva della direttiva 89/552/CEE, viene esaminata nella Posizione Comune (CE) n. 18/2007 definita dal Consiglio il 15 ottobre 2007, conformemente allarticolo 251 del trattato.
Nello svolgimento dei suoi lavori il Consiglio ha tenuto altresì conto dei pareri del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, adottati rispettivamente il 13 settembre e l11 ottobre 2006.
La posizione comune riflette lesito dei contatti informali tra il Parlamento, la Commissione e il Consiglio previsti ai punti 16, 17 e 18 della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione.
Benché la posizio9ne comune contenga modifiche significative rispetto alla proposta originaria della Commissione, sia nella struttura che nel merito, lapproccio fondamentale proposto della Commissione e i punti principali contenuti nella sua proposta sono stati mantenuti. Le modifiche più significative sono esposte nelle parti A e B che riguardano rispettivamente modifiche strutturali
e modifiche nel merito. Nel primo caso la Commissione ha proposto una nuova struttura normativa a due livelli comprendenti un nucleo fondamentale di norme applicabili a tutti i servizi di media audiovisivi e unulteriore serie di obblighi applicabili solo alla radiodiffusione televisiva, mentre la posizione comune accoglie questa filosofia generale ma introduce significative modifiche strutturali al fine di assicurare che gli obblighi applicabili a tutti i fornitori di servizi siano raggruppati separatamente da quelli applicabili solo ai servizi a richiesta, che a loro volta sono raggruppati separatamente da quelli applicabili solo alla radiodiffusione televisiva. Queste modifiche strutturali migliorano notevolmente la leggibilità e la chiarezza giuridica del testo. Le modifiche nel merito, invece, lestensione del campo di applicazione della direttiva proposta dalla Commissione, come lintroduzione del concetto di programma, mentre è stato dato ulteriore rilievo anche al concetto di responsabilità editoriale.
(LG-FF)